Art. 3.
(Acquisizione di servizi informatici).
1. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero
degli affari esteri e' autorizzato ad acquisire beni e servizi
informatici nei limiti di spesa di cui ai comma 2 del presente
articolo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
euro 1.766.282,59 per l'anno 2002.