Art. 3. (Acquisizione di servizi informatici). 1. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad acquisire beni e servizi informatici nei limiti di spesa di cui ai comma 2 del presente articolo. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 1.766.282,59 per l'anno 2002.