Art. 3.
               (Acquisizione di servizi informatici).
   1.  Per  le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero
degli  affari  esteri  e'  autorizzato  ad  acquisire  beni e servizi
informatici  nei  limiti  di  spesa  di  cui  ai comma 2 del presente
articolo.
   2.  Per  le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
euro 1.766.282,59 per l'anno 2002.