Art. 4.
                              (Oneri).
   1.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari
a  16.190.924 euro per l'anno finanziario 2002, si provvede per detto
anno,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai  fini  del  bilancio  triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario     2002,    allo    scopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 27 maggio 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremaglia,  Ministro  per  gli italiani
                              nel mondo
Visto, il Guardasigilli: Castelli