ART. 10.
                    (Disposizioni di attuazione).

1.  Con  uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri
e   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi
dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite  le  modalita'  e  le  procedure attuative dell'articolo 28,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, come
sostituito  dall'articolo  3,  comma 5, della presente legge, nonche'
degli articoli 8 e 9 della presente legge.
2.  Con  regolamento,  da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
funzione  pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  sono  disciplinati:  le  modalita'  di istituzione,
l'organizzazione  e  il  funzionamento  dei ruoli dei dirigenti delle
amministrazioni  dello  Stato nonche' le procedure e le modalita' per
l'inquadramento,  nella  fase  di  prima attuazione, dei dirigenti di
prima  e  seconda  fascia  del  ruolo  unico  nei ruoli delle singole
amministrazioni,  fatta  salva  la  possibilita'  per il dirigente di
optare  per  il  rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il
reclutamento   tramite   procedura   concorsuale;   le  modalita'  di
utilizzazione  dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita'
di  uffici  dirigenziali; le modalita' di elezione del componente del
comitato  dei  garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,  come modificato dall'articolo 3, comma 3,
della  presente  legge.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  di tale
regolamento  e'  abrogato  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
3.  La  disciplina  relativa  alle  disposizioni  di  cui  al comma 3
dell'articolo   7,   che   si   applicano  a  decorrere  dal  periodo
contrattuale  successivo  a  quello  in corso alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  resta  affidata  alla contrattazione
collettiva,  sulla  base  di  atti  di  indirizzo del Ministro per la
funzione  pubblica  all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche   amministrazioni   (ARAN)  anche  per  la  parte  relativa
all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.
 
          Note all'art. 10:
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi 1 e 3 dell'art. 17
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;".
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          26 febbraio   1999,  n.  150,  reca:  "Regolamento  recante
          disciplina  delle  modalita'  di  costituzione e tenuta del
          Ruolo  Unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
          anche   ad   ordinamento   autonomo,  e  della  banca  dati
          informatica  della  dirigenza,  nonche'  delle modalita' di
          elezione del componente del Comitato di garanti.".