Art. 10
      Delega per il riassetto e la codificazione in materia di
           beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
              proprieta' letteraria e diritto d'autore

  1.  Ferma  restando  la  delega  di  cui all'articolo 1, per quanto
concerne  il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo
e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto  e,  limitatamente  alla lettera a), la codificazione delle
disposizioni legislative in materia di:
    a) beni culturali e ambientali;
    b) cinematografia;
    c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
    d) sport;
    e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi
o  maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato,  si attengono ai
seguenti principi e criteri direttivi:
    a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
    b)   adeguamento   alla  normativa  comunitaria  e  agli  accordi
internazionali;
    c)  miglioramento  dell'efficacia  degli interventi concernenti i
beni  e  le  attivita'  culturali,  anche  allo  scopo  di conseguire
l'ottimizzazione   delle   risorse  assegnate  e  l'incremento  delle
entrate;  chiara  indicazione  delle  politiche pubbliche di settore,
anche  ai  fini  di  una significativa e trasparente impostazione del
bilancio;  snellimento  e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento
delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
    d)  quanto  alla  materia  di  cui  alla  lettera a) del comma 1:
aggiornare   gli   strumenti   di   individuazione,  conservazione  e
protezione  dei  beni  culturali  e  ambientali,  anche attraverso la
costituzione  di  fondazioni  aperte  alla partecipazione di regioni,
enti  locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza
determinare   ulteriori  restrizioni  alla  proprieta'  privata,  ne'
l'abrogazione  degli  strumenti attuali e, comunque, conformandosi al
puntuale   rispetto  degli  accordi  internazionali,  soprattutto  in
materia  di  circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi
offerti  anche  attraverso  la  concessione  a soggetti diversi dallo
Stato   mediante   la   costituzione   di   fondazioni   aperte  alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti
pubblici  e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera
b-bis)  del  comma  1  dell'articolo  10  del  decreto legislativo 20
ottobre  1998,  n.  368,  e  successive  modificazioni;  adeguare  la
disciplina  degli  appalti  di  lavori  pubblici  concernenti  i beni
culturali,   modificando  le  soglie  per  il  ricorso  alle  diverse
procedure  di  individuazione del contraente in maniera da consentire
anche   la   partecipazione   di   imprese  artigiane  di  comprovata
specializzazione    ed   esperienza,   ridefinendo   i   livelli   di
progettazione  necessari  per  l'affidamento  dei lavori, definendo i
criteri  di  aggiudicazione  e prevedendo la possibilita' di varianti
oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle
caratteristiche  oggettive  e alle esigenze di tutela e conservazione
dei  beni;  ridefinire  le  modalita' di costituzione e funzionamento
degli  organismi  consultivi  che intervengono nelle procedure per la
concessione  di  contributi  e  agevolazioni  in  favore  di  enti ed
istituti   culturali,  al  fine  di  una  precisa  definizione  delle
responsabilita' degli organi tecnici, secondo principi di separazione
fra  amministrazione  e  politica  e  con  particolare  attenzione ai
profili  di incompatibilita'; individuare forme di collaborazione, in
sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attivita'
culturali  e  della  difesa,  per la realizzazione di opere destinate
alla difesa militare;
    e)  quanto  alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1:
razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche
mediante  soppressione,  accorpamento  e  riduzione  del numero e dei
componenti;  snellire  le  procedure di liquidazione dei contributi e
ridefinire   le  modalita'  di  costituzione  e  funzionamento  degli
organismi  che  intervengono  nelle  procedure  di individuazione dei
soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli
stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti
di  settore;  rivedere  il  sistema  dei controlli sull'impiego delle
risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;
    f)  quanto  alla  materia  di  cui  alla  lettera d) del comma 1:
armonizzare  la  legislazione  ai principi generali a cui si ispirano
gli  Stati  dell'Unione  europea  in  materia di doping; riordinare i
compiti  dell'Istituto  per  il  credito  sportivo, assicurando negli
organi  anche  la  rappresentanza  delle  regioni  e  delle autonomie
locali;   garantire  strumenti  di  finanziamento  anche  a  soggetti
privati;
    g)  quanto  alla  materia  di  cui  alla  lettera e) del comma 1:
riordinare,  anche  nel  rispetto  dei  principi  e criteri direttivi
indicati  all'articolo  14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo
1997,  n. 59, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), il
cui  statuto  dovra'  assicurare  un'adeguata  presenza degli autori,
degli  editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente
e  la  massima  trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti
dall'esazione   dei   diritti   d'autore   tra  gli  aventi  diritto;
armonizzare  la legislazione relativa alla produzione e diffusione di
contenuti  digitali e multimediali e di software ai principi generali
a  cui  si  ispira  l'Unione europea in materia di diritto d'autore e
diritti connessi.
  3.  I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente
le  disposizioni  sostituite  o  abrogate, fatta salva l'applicazione
dell'articolo  15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse
al  codice  civile.  I  decreti  legislativi  di  cui al comma 1 sono
adottati,  sentita  la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  previ  pareri  del
Consiglio  di  Stato  e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia,  resi  nel  termine di sessanta giorni dal ricevimento della
relativa  richiesta.  Decorso  tale  termine,  i  decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
  4.  Disposizioni  correttive ed integrative dei decreti legislativi
di  cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi
principi  e  criteri  direttivi e con le medesime procedure di cui al
presente  articolo,  entro  due anni dalla data della loro entrata in
vigore.
 
          Note all'art. 10:
              -  Il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione
          e' il seguente:
              "Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere   accordi   con   Stati   e   intese,  con  enti
          territoriali  interni  ad  altro  Stato,  nei casi e con le
          forme disciplinati da leggi dello Stato".
              "Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai  comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
          siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
          Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza.
              I  comuni,  le  province e le citta' metropolitane sono
          titolari  di  funzioni  amministrative  proprie e di quelle
          conferite   con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
          rispettive competenze.
              La  legge statale disciplina forme di coordinamento fra
          Stato  e  regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di  intesa  e  coordinamento nella materia della tutela dei
          beni culturali.
              Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
          favoriscono  l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
          associati,  per  lo  svolgimento  di attivita' di interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'".
              -   Il  testo  dell'art.  10  del  decreto  legislativo
          20 ottobre  1998,  n.  368 (Istituzione del Ministero per i
          beni  e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
              "Art.  10  (Accordi  e  forme  associative).  -  1.  Il
          Ministero  ai  fini  del  piu' efficace esercizio delle sue
          funzioni  e, in particolare, per la valorizzazione dei beni
          culturali e ambientali puo':
                a) stipulare  accordi con amministrazioni pubbliche e
          con soggetti privati;
                b) costituire    o   partecipare   ad   associazioni,
          fondazioni  o societa' secondo modalita' e criteri definiti
          con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'art. 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                b-bis)  dare  in  concessione  a  soggetti diversi da
          quelli  statali  la  gestione  di  servizi  finalizzati  al
          miglioramento    della    fruizione    pubblica   e   della
          valorizzazione   del  patrimonio  artistico  come  definiti
          dall'art.  152,  comma 3,  del decreto legislativo 31 marzo
          1998,   n.  112,  secondo  modalita',  criteri  e  garanzie
          definiti  con  regolamento  emanato  al sensi dell'art. 17,
          comma 3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto
          regolamento  dovra' stabilire, tra l'altro: le procedure di
          affidamento  dei  servizi,  che  dovranno avvenire mediante
          licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta
          economica  piu'  vantaggiosa e della proposta di offerta di
          servizi qualitativamente piu' favorevole dal punto di vista
          della  crescita  culturale  degli  utenti  e della tutela e
          valorizzazione  dei  beni,  e  comunque  nel rispetto della
          normativa  nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello
          Stato  e dei concessionari riguardo alle questioni relative
          ai  restauri  e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto
          del  servizio,  ferma  restando  la riserva statali e sulla
          tutela  dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il
          reclutamento  del personale, le professionalita' necessarie
          rispetto  ai  diversi compiti, i livelli retributivi minimi
          per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i
          parametri  di  offerta  al  pubblico e di gestione dei siti
          culturali.  Tali  parametri  dovranno attenersi ai principi
          stabiliti    all'art.    2,    comma 1,    dello    statuto
          dell'International   Council  of  Museums.  Con  lo  stesso
          regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione
          della durata della concessione per un periodo non inferiore
          a  cinque  anni  e  del canone complessivo da corrispondere
          allo  Stato  per  tutta  la  durata  stabilita,  da versare
          anticipatamente  all'atto della stipulazione della relativa
          convenzione  nella  misura  di  almeno  il 50 per cento; la
          stessa  convenzione  deve  prevedere  che,  all'atto  della
          cessazione  per  qualsiasi  causa della concessione, i beni
          culturali  conferiti  in  gestione  dal Ministero ritornino
          nella  disponibilita' di quest'ultimo. La presentazione, da
          parte  dei  soggetti concorrenti, di progetti di gestione e
          valorizzazione  complessi e plurimi che includano accanto a
          beni  e  siti  di  maggiore  rilevanza  anche  beni  e siti
          cosiddetti   "minori   collocati   in   centri  urbani  con
          popolazione  pari  o  inferiore  a  30.000 abitanti, verra'
          considerata  titolo  di  preferenza  a  condizione  che sia
          sempre  e  comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e
          di immagine individuale propria del museo minore.
              2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e
          delle  societa'  il Ministero puo' partecipare anche con il
          conferimento  in  uso di beni culturali che ha in consegna.
          L'atto  costitutivo  e lo statuto delle associazioni, delle
          fondazioni  e delle societa' debbono prevedere che, in caso
          di  estinzione  o di scioglimento, i beni culturali ad esse
          conferiti    in   uso   dal   Ministero   ritornano   nella
          disponibilita' di quest'ultimo.
              3.  Il  Ministro  presenta  annualmente alle Camere una
          relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1".
              -  Per il testo dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59, si vede nelle note all'art. 1
              -  Il testo dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge
          in generale premesse al codice civile e' il seguente:
              "Art. 15 (Abrogazione delle leggi). - Le leggi non sono
          abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa
          del  legislatore,  o  per  incompatibilita'  tra  le  nuove
          disposizioni  e  le  precedenti  o  perche'  la nuova legge
          regola   l'intera   materia   gia'   regolata  dalla  legge
          anteriore".
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  province  e  dei  comuni,  con la
          Conferenza   Stato-citta'   ed  autonomie  locali),  e'  il
          seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".