Art. 11.
       (Ufficio per l'attivita' normativa ed amministrativa di
           semplificazione delle norme e delle procedure).

  1.  Il  Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure
di  cui  all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive
modificazioni,  e'  soppresso  a  decorrere dal 30 giugno 2002. Dalla
stessa  data  e'  abrogato  l'articolo 3 della citata legge n. 50 del
1999.
  2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica e' istituito, con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  un  ufficio
dirigenziale   di  livello  generale,  alle  dirette  dipendenze  del
Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  composto da non piu' di due
servizi,  con  il  compito  di  coadiuvare il Ministro nell'attivita'
normativa  ed  amministrativa  di semplificazione delle norme e delle
procedure.  Presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono istituiti non
piu'  di  due  servizi  con il compito di provvedere all'applicazione
dell'analisi  dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo
5  della citata legge n. 50 del 1999, nonche' alla predisposizione di
sistemi  informatici  di  documentazione  giuridica a beneficio delle
pubbliche amministrazioni e dei cittadini.
  3.  A  fini  di  collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei
ministri   e  con  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  nelle
attivita'  di  cui  al comma 2, sono nominati diciotto esperti, anche
nell'ambito di quelli assegnati al Nucleo per la semplificazione alla
data di entrata in vigore della presente legge. Gli esperti, nominati
con  le  modalita' di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  e  successive modificazioni, per un periodo non superiore a
tre  anni,  rinnovabile,  sono  scelti  fra  soggetti, anche estranei
all'amministrazione,  dotati  di elevata professionalita' nei settori
della  redazione  di  testi  normativi, dell'analisi economica, della
valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del
diritto   comunitario,   del   diritto   pubblico   comparato,  della
linguistica,    delle   scienze   e   tecniche   dell'organizzazione,
dell'analisi  organizzativa,  dell'analisi delle politiche pubbliche.
Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti
sono   collocati  obbligatoriamente  fuori  ruolo  o  in  aspettativa
retribuita,  anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano
i  rispettivi  ordinamenti,  ivi  inclusi quelli del personale di cui
all'articolo  3  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165; se
appartenenti  ai  ruoli  degli  organi  costituzionali,  si  provvede
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. In ogni caso gli esperti
collocati  fuori ruolo non possono superare il limite di nove unita'.
Agli  esperti  e' corrisposto un compenso determinato con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 4,
della citata legge n. 400 del 1988.
  4.  Con  i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al   comma  2,  sono  stabiliti  i  contingenti  di  personale  della
segreteria  del soppresso Nucleo e degli esperti di cui al comma 3 da
assegnare  rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri
e al Dipartimento della funzione pubblica.
  5.  Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione di
cui  al  presente  articolo,  non sia confermato l'incarico svolto in
precedenza,  e'  attribuito  altro  incarico  secondo le disposizioni
della  contrattazione  collettiva.  Il  personale non dirigenziale di
supporto  assegnato  al  soppresso Nucleo per la semplificazione alla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge e' mantenuto nella
posizione  giuridica ivi rivestita ed assegnato agli uffici di cui al
comma 2, in relazione ai compiti rispettivamente attribuiti.
  6.  Gli  stanziamenti  ed ogni altra risorsa gia' di competenza del
soppresso  Nucleo  sono  attribuiti  al  Segretariato  generale della
Presidenza  del Consiglio dei ministri, che li assegna in conformita'
delle  esigenze  per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
ogni  riferimento  normativo  alle competenze del soppresso Nucleo si
intende  effettuato  alla  Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Dipartimento   della   funzione   pubblica,   secondo  le  rispettive
competenze di cui al comma 2.
  7.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
          Note all'art. 11:
              -   L'art.   3   della   legge   8 marzo  1999,  n.  50
          (Delegificazione   e   testi  unici  di  norme  concernenti
          procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
          1998)  abrogato dalla legge qui pubblicata recava: "(Nucleo
          per la semplificazione delle norme e delle procedure).".
              - Il testo dell'art. 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50,
          e' il seguente:
              "Art.  5 (Analisi dell'impatto della regolamentazione).
          -  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          sono  definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge e a titolo sperimentale,
          tempi    e    modalita'   di   effettuazione   dell'analisi
          dell'impatto       della       regolamentazione       (AIR)
          sull'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          sull'attivita'  dei  cittadini e delle imprese in relazione
          agli  schemi  di  atti  normativi adottati dal Governo e di
          regolamenti ministeriali o interministeriali.
              2. Le   commissioni   parlamentari  competenti  possono
          richiedere  una  relazione  contenente  l'AIR per schemi di
          atti  normativi  e progetti di legge al loro esame, ai fini
          dello svolgimento dell'istruttoria legislativa".
              -  Il testo dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:
              "Art. 31 (Consiglieri ed esperti) -
                1. (Abrogato).
                2. (Abrogato).
                3. (Abrogato).
                4.  I  decreti di conferimento di incarico ad esperti
          nonche'  quelli  relativi  a  dipendenti di amministrazioni
          pubbliche   diverse  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  o  di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o
          equiparata,  in  posizione di fuori ruolo o di comando, ove
          non  siano  confermati  entro  tre  mesi dal giuramento del
          Governo, cessano di avere effetto.
                5. (Abrogato)".
              -  Il  testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
              "Art.  3  (Personale  in  regime  di diritto pubblico).
          (Art.  2,  comma 4  e 5  del  decreto legislativo n. 29 del
          1993,  come  sostituiti dall'art. 2 del decreto legislativo
          n.  546  del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2,
          comma 2  del  decreto  legislativo n. 80 del 1998). - 1. In
          deroga  all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai
          rispettivi     ordinamenti:    i    magistrati    ordinari,
          amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e procuratori
          dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
          Stato,  il  personale  della  carriera  diplomatica e della
          carriera  prefettizia  nonche'  i dipendenti degli enti che
          svolgono   la  loro  attivita'  nelle  materie  contemplate
          dall'art.  1  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello  Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
          1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          10 ottobre 1990, n. 287.
              2.   Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori    universitari    resta   disciplinato   dalle
          disposizioni   rispettivamente  vigenti,  in  attesa  della
          specifica  disciplina  che la regoli in modo organico ed in
          conformita'  ai  principi  della autonomia universitaria di
          cui  all'art.  33  della  Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, e successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui  all'art.  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
          421".
              -  Il testo dell'art. 32 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, e' il seguente:
              "Art.  32  (Trattamento  economico  del personale della
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri). - 1. L'indennita'
          di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta
          al  personale  in  ruolo della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.
              2.   I  dipendenti  da  amministrazioni  diverse  dalla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in servizio presso
          di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il
          trattamento  economico dell'amministrazione di appartenenza
          e  ad  essi  viene  attribuita  una  indennita' mensile non
          pensionabile  stabilita  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro
          ai   fini   di   perequazione  del  rispettivo  trattamento
          economico  complessivo con quello spettante al personale di
          qualifica  pari  od  equiparata  di  cui  al  comma 1. Tale
          indennita',  spettante  anche  al personale dei gabinetti e
          delle segreterie particolari dei Ministri senza portafoglio
          e  dei  Sottosegretari  di  Stato  presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  non  puo'  comunque  superare il
          limite  massimo  previsto dall'art. 8, comma 1, della legge
          8 agosto   1985,   n.  455,  e  ad  essa  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
              3.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri determina
          con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro del
          tesoro,  gli  uffici ed i dipartimenti della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  cui  si  applicano  i  criteri di
          attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui all'art.
          19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
              4.  Il  compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo
          parziale  e  del personale incaricato di cui alle tabelle A
          e B,  allegate  alla presente legge, nonche' dei componenti
          del  comitato  di  cui all'art. 21, comma 1, e' determinato
          con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
          d'intesa con il Ministro del tesoro".