Art. 11. (Ufficio per l'attivita' normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure). 1. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, e' soppresso a decorrere dal 30 giugno 2002. Dalla stessa data e' abrogato l'articolo 3 della citata legge n. 50 del 1999. 2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica e' istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e composto da non piu' di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attivita' normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono istituiti non piu' di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 50 del 1999, nonche' alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini. 3. A fini di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della funzione pubblica nelle attivita' di cui al comma 2, sono nominati diciotto esperti, anche nell'ambito di quelli assegnati al Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli esperti, nominati con le modalita' di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile, sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita' nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. In ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di nove unita'. Agli esperti e' corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della citata legge n. 400 del 1988. 4. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, sono stabiliti i contingenti di personale della segreteria del soppresso Nucleo e degli esperti di cui al comma 3 da assegnare rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della funzione pubblica. 5. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione di cui al presente articolo, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, e' attribuito altro incarico secondo le disposizioni della contrattazione collettiva. Il personale non dirigenziale di supporto assegnato al soppresso Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge e' mantenuto nella posizione giuridica ivi rivestita ed assegnato agli uffici di cui al comma 2, in relazione ai compiti rispettivamente attribuiti. 6. Gli stanziamenti ed ogni altra risorsa gia' di competenza del soppresso Nucleo sono attribuiti al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che li assegna in conformita' delle esigenze per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2; ogni riferimento normativo alle competenze del soppresso Nucleo si intende effettuato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le rispettive competenze di cui al comma 2. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Note all'art. 11: - L'art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998) abrogato dalla legge qui pubblicata recava: "(Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure).". - Il testo dell'art. 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e' il seguente: "Art. 5 (Analisi dell'impatto della regolamentazione). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e a titolo sperimentale, tempi e modalita' di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attivita' dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali. 2. Le commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa". - Il testo dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 31 (Consiglieri ed esperti) - 1. (Abrogato). 2. (Abrogato). 3. (Abrogato). 4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto. 5. (Abrogato)". - Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente: "Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). (Art. 2, comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il testo dell'art. 32 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "Art. 32 (Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. L'indennita' di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennita' mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al comma 1. Tale indennita', spettante anche al personale dei gabinetti e delle segreterie particolari dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non puo' comunque superare il limite massimo previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui si applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui all'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734. 4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, nonche' dei componenti del comitato di cui all'art. 21, comma 1, e' determinato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro".