Art. 13.
(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari
                            opportunita).

  1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi  per  il riordino delle disposizioni in tema di parita' e
pari opportunita' tra uomo e donna.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi
o  maggiori  oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai
seguenti principi e criteri direttivi:
  a)  razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in
materia  di  parita'  e  di  pari  opportunita'  tra uomo e donna che
operano  a  livello  nazionale  e le relative funzioni anche mediante
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
  b)  ricondurre  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  la
funzione  di  coordinamento  delle  attivita'  svolte  da  tutti  gli
organismi  titolari di competenze generali in materia di parita' e di
pari opportunita' tra uomo e donna che operano a livello nazionale.