Art. 13. (Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari opportunita). 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari opportunita' tra uomo e donna. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parita' e di pari opportunita' tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti; b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento delle attivita' svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parita' e di pari opportunita' tra uomo e donna che operano a livello nazionale.