Art. 14.
 (Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca
                          in agricoltura).

  1.  Al  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  4,  comma  1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
      "c) il consiglio dei dipartimenti;";
    b)  all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque"
e'  sostituita  dalla  seguente:  "sette"; al medesimo comma 3, terzo
periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole: "e uno dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca";
    c) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      "4. Il consiglio dei dipartimenti e' l'organo di indirizzo e di
coordinamento  dell'attivita' scientifica del Consiglio ed elabora il
piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il
numero  e  la  natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione
dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo 7";
    d)  all'articolo  14, comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la
seguente:
      "b-bis) il consiglio scientifico;";
    e)  all'articolo  14,  comma  2, secondo periodo, dopo la parola:
"scientifica"  sono  inserite  le seguenti: "nelle discipline oggetto
delle attivita' di ricerca degli enti";
    f)  all'articolo  14,  comma  3, terzo periodo, le parole: "ed un
rappresentante  della categoria dei sementieri" sono sostituite dalle
seguenti:  ",  un  rappresentante per ciascuna delle due associazioni
maggiormente  rappresentative  della  categoria  dei  sementieri e un
rappresentante della categoria dei moltiplicatori";
    g) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
      "3-bis.  Il  consiglio scientifico e' l'organo di indirizzo, di
coordinamento  e  di  controllo  delle  attivita'  di  ricerca  degli
istituti ed e' costituito dal presidente e da due membri nominati dal
Ministro,  di  cui  uno  designato  dalla Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano".
  2.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
gli  organi  del  Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente,
all'articolo  4  e  agli  articoli  10,  11,  12  e  13  del  decreto
legislativo  29  ottobre  1999,  n.  454, sono disciolti entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 6 luglio 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 14:
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 14 del decreto
          legislativo  29 ottobre  1999,  n. 454 (Riorganizazione del
          settore  della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11
          della  legge  15  marzo 1997, n. 59), come modificati dalla
          legge qui pubblicata:
              "Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi del consiglio:
                a) il presidente;
                b) il consiglio di amministrazione;
                c) il consiglio dei dipartimenti;
                d) il collegio dei revisori dei conti.
              2. Il presidente ha la rappresentanza del consiglio, ne
          sovrintende l'andamento, convoca e presiede il consiglio di
          amministrazione  e il consiglio scientifico. Il presidente,
          scelto  tra personalita' di alta qualificazione scientifica
          e  professionale,  nei  settori  in  cui  opera  l'ente, e'
          nominato  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
              3.  Il  consiglio  di  amministrazione  ha  compiti  in
          materia  amministrativa  e  finanziaria,  di  deliberazione
          dello  statuto  e  dei regolamenti, dei bilanci, di riparto
          delle risorse finanziarie, di determinazione del fabbisogno
          di  risorse  umane  e  organizzative  degli  istituti  e di
          verifica  della  compatibilita'  finanziaria  dei  piani  e
          progetti  di ricerca. E' composto dal presidente e da sette
          esperti  di alta qualificazione amministrativa, contabile o
          scientifica, nominati dal Ministro. Tre dei componenti sono
          designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano     e    uno    dal    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca.  Il consiglio non puo'
          interferire  sulle  scelte  di  programmazione  scientifica
          della  ricerca.  Alle  sedute  del consiglio partecipa, con
          funzioni  consultive, il direttore generale di cui al comma
          7.
              4.   Il  consiglio  dei  dipartimenti  e'  l'organo  di
          indirizzo e di coordinamento dell'attivita' scientifica del
          consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti
          annuali   di   cui  all'art.  2.  Il  numero  e  la  natura
          disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo
          sono determinati con lo statuto di cui all'art. 7.
              5.  Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti
          previsti  dall'art.  2403 del codice civile. Il collegio e'
          composto  da tre membri effettivi e due supplenti, nominati
          dal  Ministro,  di cui uno su designazione del Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica che
          assume  le funzioni di presidente. I revisori devono essere
          iscritti  nel  registro  di  cui  all'art.  1  del  decreto
          legislativo   27 gennaio   1992,   n.   88,   e  successive
          modificazioni.
              6.  Il presidente e i componenti degli organi durano in
          carica  quattro  anni  e sono rinnovabili una sola volta. I
          relativi  compensi  e  quello  del  direttore generale sono
          determinati  con  decreto  del Ministro, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica.
              7. Il direttore generale e' nominato dal presidente, su
          conforme  parere  del  consiglio  di  amministrazione,  tra
          esperti   di   elevata   qualificazione  professionale.  Il
          rapporto  di  lavoro  e'  regolato con contratto di diritto
          privato  di  durata  massima  quadriennale, rinnovabile una
          sola  volta.  Se  dipendente  pubblico,  con esclusione dei
          professori  e  ricercatori universitari, e' collocato nella
          posizione  prevista  dall'ordinamento di appartenenza o, in
          mancanza,  si  applica  l'art. 19, comma 6, ultimo periodo,
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni.  Se  ricercatore  o  professore
          universitario e' collocato in aspettativa senza assegni. Il
          direttore  generale  e'  responsabile  della  gestione  del
          consiglio".
              "Art. 14 (Organi dell'I.N.E.A., dell'INRAN, dell'ENSE e
          del  Centro di Portici). - 1. Sono organi degli enti di cui
          agli articoli 10, 11, 12 e 13:
                a) il presidente;
                b) il consiglio di amministrazione;
                b- bis) il consiglio scientifico;
                c) il collegio dei revisori dei conti.
              2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente,
          sovrintende  al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione
          delle  deliberazioni  del  consiglio di amministrazione. Il
          presidente,  scelto tra personalita' di alta qualificazione
          scientifica  nelle  discipline  oggetto  delle attivita' di
          ricerca degli enti, e' nominato ai sensi dell'art. 6, comma
          2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
              3.  Il  consiglio  di amministrazione esercita tutte le
          competenze  per  l'amministrazione  dell'ente  che non sono
          espressamente  riservate  ad  altri  organi.  Esso, per gli
          istituti  di  cui  agli  articoli  10 e 11, e' composto dal
          presidente  e  da  quattro membri, nominati con decreto del
          Ministro,  di cui due designati dalla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome   di   Trento  e  di  Bolzano.  Del  consiglio  di
          amministrazione  dell'ENSE fanno parte, oltre al presidente
          ed  i  quattro membri nominati con le procedure suindicate,
          anche un rappresentante della categoria dei costitutari, un
          rappresentante       per       ciascuna      delle      due
          associazioni maggiormente  rappresentative  della categoria
          dei  sementieri  e  un  rappresentante  della categoria dei
          moltiplicatori. Del consiglio di amministrazione del Centro
          fanno  parte,  oltre al presidente, quattro membri nominati
          con  decreto  del  Ministro,  di  cui  uno  designato dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno
          designato dalla Societa' italiana degli economisti agrari e
          uno designato dall'Universita' degli studi "Federico II" di
          Napoli.  Il  consiglio  di amministrazione puo' delegare ad
          uno  o piu' componenti funzioni specifiche. Alle sedute del
          consiglio   di   amministrazione  partecipa,  con  funzioni
          consultive,  il  direttore  generale  dell'ente,  di cui al
          comma 6.
              3-bis.   Il   consiglio   scientifico  e'  l'organo  di
          indirizzo,  di coordinamento e di controllo delle attivita'
          di ricerca degli istituti ed e' costituito dal presidente e
          da  due  membri nominati dal Ministro, di cui uno designato
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              4.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  esplica il
          controllo sull'attivita' dell'ente ai sensi della normativa
          vigente.   E'  composto  da  tre  membri  effettivi  e  due
          supplenti  nominati con decreto del Ministro. Il presidente
          e  un  membro  supplente  sono  designati  dal Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica. I
          revisori   devono  essere  iscritti  nel  registro  di  cui
          all'art.  1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,
          e successive modificazioni.
              5. I componenti degli organi dell'ente durano in carica
          quattro  anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi
          compensi  e  quelli del direttore generale sono determinati
          con  decreto  del Ministro, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
              6.  Il  direttore  generale e' nominato da consiglio di
          amministrazione  su  proposta del presidente tra esperti di
          elevata  qualificazione professionale in campo scientifico,
          amministrativo  o  aziendale.  Il  rapporto  di  lavoro  e'
          regolato con contratto di diritto privato di durata massima
          quadriennale,  rinnovabile  una  sola  volta. Se dipendente
          pubblico,  con  esclusione  dei  professori  e  ricercatori
          universitari,   e'   collocato   nella  posizione  prevista
          dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica
          l'art. 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive modificazioni. Se
          ricercatore  o  professore  universitario  e'  collocato in
          aspettativa   senza   assegni.  Il  direttore  generale  e'
          responsabile della gestione dell'ente".
              -  Il  testo degli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e' il seguente:
              "Art.  10  (Riordino  dell'I.N.E.A).  -  1.  L'Istituto
          nazionale  di  economia agraria (I.N.E.A.), con sede legale
          in  Roma,  di  seguito denominato Istituto, di cui al regio
          decreto  10 maggio  1928,  n.  1418,  e' ente di ricerca di
          diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero.
              2.  L'Istituto  e'  dotato  di  autonomia  scientifica,
          statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
              3. L'Istituto fa parte del sistema statistico nazionale
          (SISTAN),  ai  sensi  del  decreto  legislativo 6 settembre
          1989, n. 322.
              4.   L'Istituto,   nel  rispetto  degli  obiettivi  del
          Programma  nazionale  per la ricerca (PNR), di cui all'art.
          1,  comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
          svolge   attivita'  di  ricerca  socio-economica  in  campo
          agricolo,  agro-industriale,  forestale  e  della pesca, in
          ambito nazionale, comunitario ed internazionale, al fine di
          concorrere   all'elaborazione   delle   linee  di  politica
          agricola,    agro-industriale    e   forestale   nazionali.
          L'Istituto  presenta  annualmente  al  Ministro un rapporto
          sullo stato dell'agricoltura.
              5.  L'Istituto,  inoltre  realizza  indagini ed analisi
          finalizzate    all'impatto    delle   politiche   agricole,
          agroalimentari   e  del  mondo  rurale;  svolge  i  compiti
          previsti   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          30 dicembre  1965,  n.  1708,  sulla  rete  di informazione
          contabile  agricola  (RICA);  promuove, attraverso borse di
          studio  da  assegnare  a centri di ricerca universitari, ad
          organismi  scientifici  e  ad  altri  enti, d'intesa con il
          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
          tecnologica, la formazione post-laurea di giovani nel campo
          della  ricerca  economica  applicata  al  settore agricolo,
          agro-alimentare  ed  alle  relative  politiche;  diffonde i
          risultati   della   propria  attivita'.  L'Istituto  svolge
          funzioni   di  supporto  all'applicazione  delle  politiche
          agro-alimentari,  agro-industriali  e  di  sviluppo rurale,
          nell'interesse  delle  regioni  e  delle province autonome,
          degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni.
              6. Per il raggiungimento delle sue finalita' l'Istituto
          promuove  attivita'  di  ricerca  in  collaborazione con le
          universita'  e  altre  istituzioni scientifiche, nazionali,
          comunitarie  e  internazionali,  anche  istituendo borse di
          studio.
              7.  L'Istituto,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  del
          programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'art. 1,
          comma  2,  del  decreto  legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
          predispone  un  piano  triennale  di attivita' aggiornabile
          annualmente   con  cui  determina  obiettivi,  priorita'  e
          risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero, che
          provvede  a sentire la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il
          piano diventa esecutivo".
              "Art.   11   (Riordino  dell'Istituto  nazionale  della
          nutrizione). - 1. L'Istituto nazionale della nutrizione, di
          cui  alla  legge  6 marzo  1958,  n. 199, e' trasformato in
          Istituto  nazionale  di  ricerca  per  gli  alimenti  e  la
          nutrizione (INRAN), con sede in Roma, di seguito denominato
          Istituto. L'Istituto e' ente di ricerca di diritto pubblico
          sottoposto alla vigilanza del Ministero.
              2.  L'Istituto  e'  dotato  di  autonomia  scientifica,
          statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
              3.  L'Istituto  subentra in tutti i diritti, gli oneri,
          il  patrimonio,  le  azioni,  le obbligazioni e comunque in
          tutti  i  rapporti giuridici attivi e passivi dell'Istituto
          nazionale della nutrizione.
              4. L'istituto svolge attivita' di ricerca, informazione
          e  promozione  nel campo degli alimenti e della nutrizione,
          ai  fini  della  tutela del consumatore e del miglioramento
          qualitativo    delle    produzioni    agro-alimentari.   In
          particolare,  l'Istituto  promuove  e sviluppa attivita' di
          ricerca  sulla  qualita',  nonche'  sulla  sicurezza  degli
          alimenti  in  collaborazione con l'Istituto superiore della
          sanita',  finalizzate  alla  certificazione,  etichettatura
          nutrizionale   e   valorizzazione  delle  specificita'  dei
          prodotti    nazionali,    nonche'   allo   sviluppo   delle
          applicazioni biotecnologiche nel settore agro-alimentare.
              5.    L'Istituto    promuove    inoltre    l'educazione
          nutrizionale  ed alimentare, anche mediante la preparazione
          e  diffusione  periodica di linee guida, di raccomandazioni
          nutrizionali e di tabelle di composizione degli alimenti.
              6. Per il raggiungimento delle sue finalita' l'Istituto
          promuove  attivita'  di  ricerca  in  collaborazione con le
          universita'  e  altre  istituzioni scientifiche, nazionali,
          comunitarie  e  internazionali,  anche  istituendo borse di
          studio.
              7.  L'Istituto,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  del
          programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'art. 1,
          comma  2,  del  decreto  legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
          predispone  un  piano  triennale  di attivita' aggiornabile
          annualmente   con  cui  determina  obiettivi,  priorita'  e
          risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero, che
          provvede  a sentire la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il
          piano diventa esecutivo".
              "Art.  12  (Riordino  dell'ENSE). - 1. L'Ente nazionale
          delle sementi elette (ENSE), di cui all'art. 23 della legge
          25 novembre  1971,  n.  1096,  e  al decreto del Presidente
          della   Repubblica  1  aprile  1978,  n.  247,  di  seguito
          denominato  Ente,  con  sede  in Milano, e' ente di diritto
          pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero.
              2.   L'Ente   ha   autonomia  scientifica,  statutaria,
          organizzativa, amministrativa e finanziaria.
              3.   L'Ente,   avvalendosi   di  sezioni  o  laboratori
          periferici,  svolge  i  compiti derivanti dall'applicazione
          delle   norme   che   disciplinano   la   produzione  e  la
          commercializzazione   dei   prodotti   sementieri   ed   in
          particolare quelli di:
                a) certificazione  ufficiale dei prodotti sementieri,
          anche   in   conformita'   delle   normative  regolanti  le
          certificazioni;
                b) analisi  e controlli qualitativi delle piantine di
          ortaggi  e  dei  relativi  materiali di moltiplicazione, su
          richiesta  dei  servizi  fitosanitari  regionali  ai  sensi
          dell'art.  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          21 dicembre 1996, n. 698;
                c) esami  tecnici  per  il riconoscimento varietale e
          brevettuale  delle  novita'  vegetali  di  specie agrarie e
          ortive,  prove  di  controllo,  anche  previste dalle norme
          comunitarie e per l'iscrizione nel registro nazionale delle
          varieta' vegetali;
                d) studi e ricerche di nuove varieta' e messa a punto
          di  nuove  metodologie  per  la  valutazione  tecnologica e
          varietale delle sementi".
              "Art.  13  (Riordino  del  Centro di specializzazione e
          ricerche  economiche-agrarie  per  il Mezzogiorno). - 1. Il
          Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per
          il Mezzogiorno, di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194, e'
          trasformato  in  Centro  per  la  formazione  in economia e
          politica  dello  sviluppo  rurale,  di  seguito  denominato
          Centro,  con sede in Portici (Napoli). Il Centro e' ente di
          diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero.
              2.   Il   Centro   svolge   attivita'   di   formazione
          specialistica  nell'economia  e  politica dell'agricoltura.
          L'attivita'  e'  diretta  in  particolare  alla  formazione
          tecnica superiore, di cui all'art. 69 della legge 17 maggio
          1999,  n.  144;  alla qualificazione e all'aggiornamento, a
          richiesta,  dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche e
          dei loro rappresentanti negli organismi e nelle istituzioni
          nazionali  e  internazionali;  alla formazione post-laurea,
          anche  attraverso  la collaborazione a dottorati di ricerca
          universitari, italiani e internazionali.
              3. Il Centro puo' partecipare a progetti di ricerca con
          altre  istituzioni  italiane  ed internazionali, al fine di
          assicurare  il  livello  delle  attivita'  formative  e  il
          necessario   aggiornamento   del  personale  scientifico  e
          tecnico.
              4. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  viene
          definito  il  compatto  di  appartenenza  del personale del
          Centro".