Art. 14. (Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura). 1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) il consiglio dei dipartimenti;"; b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sette"; al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"; c) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il consiglio dei dipartimenti e' l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo 7"; d) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: "b-bis) il consiglio scientifico;"; e) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "scientifica" sono inserite le seguenti: "nelle discipline oggetto delle attivita' di ricerca degli enti"; f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: "ed un rappresentante della categoria dei sementieri" sono sostituite dalle seguenti: ", un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori"; g) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Il consiglio scientifico e' l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attivita' di ricerca degli istituti ed e' costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 luglio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 14: - Si riporta il testo degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificati dalla legge qui pubblicata: "Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi del consiglio: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio dei dipartimenti; d) il collegio dei revisori dei conti. 2. Il presidente ha la rappresentanza del consiglio, ne sovrintende l'andamento, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico. Il presidente, scelto tra personalita' di alta qualificazione scientifica e professionale, nei settori in cui opera l'ente, e' nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 3. Il consiglio di amministrazione ha compiti in materia amministrativa e finanziaria, di deliberazione dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci, di riparto delle risorse finanziarie, di determinazione del fabbisogno di risorse umane e organizzative degli istituti e di verifica della compatibilita' finanziaria dei piani e progetti di ricerca. E' composto dal presidente e da sette esperti di alta qualificazione amministrativa, contabile o scientifica, nominati dal Ministro. Tre dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il consiglio non puo' interferire sulle scelte di programmazione scientifica della ricerca. Alle sedute del consiglio partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale di cui al comma 7. 4. Il consiglio dei dipartimenti e' l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' scientifica del consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'art. 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'art. 7. 5. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'art. 2403 del codice civile. Il collegio e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro, di cui uno su designazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni. 6. Il presidente e i componenti degli organi durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi e quello del direttore generale sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 7. Il direttore generale e' nominato dal presidente, su conforme parere del consiglio di amministrazione, tra esperti di elevata qualificazione professionale. Il rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, e' collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'art. 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni. Il direttore generale e' responsabile della gestione del consiglio". "Art. 14 (Organi dell'I.N.E.A., dell'INRAN, dell'ENSE e del Centro di Portici). - 1. Sono organi degli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; b- bis) il consiglio scientifico; c) il collegio dei revisori dei conti. 2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Il presidente, scelto tra personalita' di alta qualificazione scientifica nelle discipline oggetto delle attivita' di ricerca degli enti, e' nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione dell'ente che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso, per gli istituti di cui agli articoli 10 e 11, e' composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Del consiglio di amministrazione dell'ENSE fanno parte, oltre al presidente ed i quattro membri nominati con le procedure suindicate, anche un rappresentante della categoria dei costitutari, un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori. Del consiglio di amministrazione del Centro fanno parte, oltre al presidente, quattro membri nominati con decreto del Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dalla Societa' italiana degli economisti agrari e uno designato dall'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli. Il consiglio di amministrazione puo' delegare ad uno o piu' componenti funzioni specifiche. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale dell'ente, di cui al comma 6. 3-bis. Il consiglio scientifico e' l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attivita' di ricerca degli istituti ed e' costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attivita' dell'ente ai sensi della normativa vigente. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. Il presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni. 5. I componenti degli organi dell'ente durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi e quelli del direttore generale sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 6. Il direttore generale e' nominato da consiglio di amministrazione su proposta del presidente tra esperti di elevata qualificazione professionale in campo scientifico, amministrativo o aziendale. Il rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, e' collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'art. 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni. Il direttore generale e' responsabile della gestione dell'ente". - Il testo degli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e' il seguente: "Art. 10 (Riordino dell'I.N.E.A). - 1. L'Istituto nazionale di economia agraria (I.N.E.A.), con sede legale in Roma, di seguito denominato Istituto, di cui al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, e' ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero. 2. L'Istituto e' dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. 3. L'Istituto fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 4. L'Istituto, nel rispetto degli obiettivi del Programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, svolge attivita' di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale e della pesca, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, al fine di concorrere all'elaborazione delle linee di politica agricola, agro-industriale e forestale nazionali. L'Istituto presenta annualmente al Ministro un rapporto sullo stato dell'agricoltura. 5. L'Istituto, inoltre realizza indagini ed analisi finalizzate all'impatto delle politiche agricole, agroalimentari e del mondo rurale; svolge i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, sulla rete di informazione contabile agricola (RICA); promuove, attraverso borse di studio da assegnare a centri di ricerca universitari, ad organismi scientifici e ad altri enti, d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la formazione post-laurea di giovani nel campo della ricerca economica applicata al settore agricolo, agro-alimentare ed alle relative politiche; diffonde i risultati della propria attivita'. L'Istituto svolge funzioni di supporto all'applicazione delle politiche agro-alimentari, agro-industriali e di sviluppo rurale, nell'interesse delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni. 6. Per il raggiungimento delle sue finalita' l'Istituto promuove attivita' di ricerca in collaborazione con le universita' e altre istituzioni scientifiche, nazionali, comunitarie e internazionali, anche istituendo borse di studio. 7. L'Istituto, in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, predispone un piano triennale di attivita' aggiornabile annualmente con cui determina obiettivi, priorita' e risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero, che provvede a sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il piano diventa esecutivo". "Art. 11 (Riordino dell'Istituto nazionale della nutrizione). - 1. L'Istituto nazionale della nutrizione, di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 199, e' trasformato in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), con sede in Roma, di seguito denominato Istituto. L'Istituto e' ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero. 2. L'Istituto e' dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. 3. L'Istituto subentra in tutti i diritti, gli oneri, il patrimonio, le azioni, le obbligazioni e comunque in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Istituto nazionale della nutrizione. 4. L'istituto svolge attivita' di ricerca, informazione e promozione nel campo degli alimenti e della nutrizione, ai fini della tutela del consumatore e del miglioramento qualitativo delle produzioni agro-alimentari. In particolare, l'Istituto promuove e sviluppa attivita' di ricerca sulla qualita', nonche' sulla sicurezza degli alimenti in collaborazione con l'Istituto superiore della sanita', finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificita' dei prodotti nazionali, nonche' allo sviluppo delle applicazioni biotecnologiche nel settore agro-alimentare. 5. L'Istituto promuove inoltre l'educazione nutrizionale ed alimentare, anche mediante la preparazione e diffusione periodica di linee guida, di raccomandazioni nutrizionali e di tabelle di composizione degli alimenti. 6. Per il raggiungimento delle sue finalita' l'Istituto promuove attivita' di ricerca in collaborazione con le universita' e altre istituzioni scientifiche, nazionali, comunitarie e internazionali, anche istituendo borse di studio. 7. L'Istituto, in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, predispone un piano triennale di attivita' aggiornabile annualmente con cui determina obiettivi, priorita' e risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero, che provvede a sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il piano diventa esecutivo". "Art. 12 (Riordino dell'ENSE). - 1. L'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), di cui all'art. 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e al decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 247, di seguito denominato Ente, con sede in Milano, e' ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero. 2. L'Ente ha autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. 3. L'Ente, avvalendosi di sezioni o laboratori periferici, svolge i compiti derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti sementieri ed in particolare quelli di: a) certificazione ufficiale dei prodotti sementieri, anche in conformita' delle normative regolanti le certificazioni; b) analisi e controlli qualitativi delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione, su richiesta dei servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698; c) esami tecnici per il riconoscimento varietale e brevettuale delle novita' vegetali di specie agrarie e ortive, prove di controllo, anche previste dalle norme comunitarie e per l'iscrizione nel registro nazionale delle varieta' vegetali; d) studi e ricerche di nuove varieta' e messa a punto di nuove metodologie per la valutazione tecnologica e varietale delle sementi". "Art. 13 (Riordino del Centro di specializzazione e ricerche economiche-agrarie per il Mezzogiorno). - 1. Il Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno, di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194, e' trasformato in Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, di seguito denominato Centro, con sede in Portici (Napoli). Il Centro e' ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero. 2. Il Centro svolge attivita' di formazione specialistica nell'economia e politica dell'agricoltura. L'attivita' e' diretta in particolare alla formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; alla qualificazione e all'aggiornamento, a richiesta, dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti negli organismi e nelle istituzioni nazionali e internazionali; alla formazione post-laurea, anche attraverso la collaborazione a dottorati di ricerca universitari, italiani e internazionali. 3. Il Centro puo' partecipare a progetti di ricerca con altre istituzioni italiane ed internazionali, al fine di assicurare il livello delle attivita' formative e il necessario aggiornamento del personale scientifico e tecnico. 4. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, viene definito il compatto di appartenenza del personale del Centro".