Art. 3
               Disposizioni transitorie per gli uffici
                      di diretta collaborazione

  1.  Sino  all'adeguamento  dei  regolamenti  emanati ai sensi degli
articoli  7  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, e 14,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, alle
disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n.
81, ai vice Ministri e' riservato un contingente di personale fino al
triplo  di  quello  previsto  per le segreterie dei sottosegretari di
Stato.  Tale  contingente, per la parte eccedente quello spettante ai
sottosegretari   di   Stato,  si  intende  compreso  nel  contingente
complessivo  del  personale  degli  uffici  di diretta collaborazione
stabilito per ciascun Ministro.
  2.  Nell'ambito  del  contingente  di  personale  riservato ai vice
Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro puo' nominare un capo
della  segreteria,  un  segretario particolare, un responsabile della
segreteria  tecnica,  un  addetto  stampa  nonche', ove necessario in
ragione  delle  peculiari  funzioni delegate, un responsabile per gli
affari  internazionali.  Nell'ambito del medesimo contingente il vice
Ministro,  d'intesa  con  il  Ministro,  nomina  un  responsabile del
coordinamento  delle  attivita'  di  supporto degli uffici di diretta
collaborazione  inerenti  le  funzioni delegate e un responsabile del
coordinamento   legislativo   nelle   materie  inerenti  le  funzioni
delegate.
  3.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
          Note all'art. 3:
              Comma 1:
              -  Il  testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
              "Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
          uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per
          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,    e    successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
          particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          apposi-ti  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                a) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui    al    comma    1    ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'".
              -   Il   testo  dell'art.  14,  comma  2,  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
              "2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e  continuativa.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
          disposizione  di  cui  all'art.  17,  comma 14, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
          norme  del  regio  decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
          norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
          gabinetti  dei  Ministri e delle segretarie particolari dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato".
              - Il testo dell'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81
          (Norme in materia di disciplina dell'attivita' di Governo),
          e' il seguente:
              "Art.  1.  -  1.  All'art.  10,  comma  3,  della legge
          23 agosto  1988, n. 400, sono aggiunti, in fine, i seguenti
          periodi:  "fermi  restando  la responsabilita' politica e i
          poteri   di   indirizzo  politico  dei  Ministri  ai  sensi
          dell'art.  95  della  Costituzione,  a  non  piu'  di dieci
          Sottosegretari   puo'   essere   attribuito  il  titolo  di
          viceministro,  se  ad  essi sono conferite deleghe relative
          all'intera  area  di  competenza  di  una  o piu' strutture
          dipartimentali  ovvero  di piu' direzioni generali. In tale
          caso  la  delega,  conferita  dal  Ministro  competente, e'
          approvata  dal  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri .".