Art. 4.
(Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
                 267, in materia di ineleggibilita).

  1.   All'articolo   60,  comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, il numero 1) e' sostituito dal seguente:
    "1)  il  Capo  della  polizia,  i  vice  capi  della polizia, gli
ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso
il  Ministero  dell'interno,  i  dipendenti  civili  dello  Stato che
svolgono   le   funzioni   di   direttore  generale  o  equiparate  o
superiori;".
 
          Nota all'art. 4:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 60 del testo unico
          delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  60  (Ineleggibilita). - 1. Non sono eleggibili a
          sindaco,  presidente della provincia, consigliere comunale,
          provinciale e circoscrizionale:
                1)  il Capo della polizia, i vice capi della polizia,
          gli  ispettori  generali di pubblica sicurezza che prestano
          servizio  presso  il  Ministero  dell'interno, i dipendenti
          civili  dello  Stato  che svolgono le funzioni di direttore
          generale o equiparate o superiori;
                2)  nel  territorio,  nel  quale  esercitano  le loro
          funzioni,   i  commissari  di  Governo,  i  prefetti  della
          Repubblica,  i  vice  prefetti  ed i funzionari di pubblica
          sicurezza;
                3)  nel  territorio, nel quale esercitano il comando,
          gli  ufficiali  generali,  gli  ammiragli  e  gli ufficiali
          superiori delle Forze armate dello Stato;
                4)  nel  territorio,  nel  quale  esercitano  il loro
          ufficio,  gli  ecclesiastici  ed  i  ministri di culto, che
          hanno  giurisdizione  e cura di anime e coloro che ne fanno
          ordinariamente le veci;
                5)  i  titolari di organi individuali ed i componenti
          di  organi  collegiali  che  esercitano poteri di controllo
          istituzionale   sull'amministrazione  del  comune  o  della
          provincia  nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i
          rispettivi uffici;
                6)  nel  territorio,  nel  quale  esercitano  le loro
          funzioni,  i  magistrati  addetti alle corti di appello, ai
          tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonche' i
          giudici di pace;
                7)  i  dipendenti  del comune e della provincia per i
          rispettivi consigli;
                8) il direttore generale, il direttore amministrativo
          e  il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed
          ospedaliere;
                9)  i  legali  rappresentanti  ed  i  dirigenti delle
          strutture  convenzionate  per  i consigli del comune il cui
          territorio   coincide   con   il   territorio  dell'azienda
          sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o
          lo   ricomprende,   ovvero  dei  comuni  che  concorrono  a
          costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui
          sono convenzionate;
                10)  i  legali  rappresentanti  ed  i dirigenti delle
          societa'     per    azioni    con    capitale maggioritario
          rispettivamente del comune o della provincia;
                11)  gli  amministratori ed i dipendenti con funzioni
          di   rappresentanza   o  con  poteri  di  organizzazione  o
          coordinamento   del  personale  di  istituto,  consorzio  o
          azienda  dipendente  rispettivamente  dal  comune  o  dalla
          provincia;
                12)  i  sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
          comunali,   provinciali   o   circoscrizionali  in  carica,
          rispettivamente    in    altro    comune,    provincia    o
          circoscrizione.
              2.  Le cause di ineleggibilita' di cui al numero 8) non
          hanno  effetto  se  le  funzioni  esercitate  siano cessate
          almeno  centottanta giorni prima della data di scadenza dei
          periodi  di  durata  degli  organi ivi indicati. In caso di
          scioglimento    anticipato   delle   rispettive   assemblee
          elettive,  le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se
          le  funzioni  esercitate siano cessate entro i sette giorni
          successivi  alla data del provvedimento di scioglimento. Il
          direttore  generale,  il  direttore  amministrativo  ed  il
          direttore  sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei
          collegi  elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in
          parte,   il  territorio  dell'azienda  sanitaria  locale  o
          ospedaliera  presso  la quale abbiano esercitato le proprie
          funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la
          data  di accettazione della candidatura. I predetti, ove si
          siano  candidati  e  non  siano  stati  eletti, non possono
          esercitare  per  un periodo di cinque anni le loro funzioni
          in  aziende  sanitarie  locali  e  ospedaliere comprese, in
          tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si
          sono svolte le elezioni.
              3.  Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1),
          2),  3),  4),  5),  6),  7),  9),  10), 11) e 12) non hanno
          effetto   se   l'interessato   cessa   dalle  funzioni  per
          dimissioni,   trasferimento,  revoca  dell'incarico  o  del
          comando,  collocamento  in  aspettativa  non retribuita non
          oltre   il   giorno  fissato  per  la  presentazione  delle
          candidature.
              4.  Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del
          comma  1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833.
              5.  La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i
          provvedimenti  di  cui al comma 3 entro cinque giorni dalla
          richiesta.  Ove  l'amministrazione non provveda, la domanda
          di  dimissioni  o  aspettativa accompagnata dalla effettiva
          cessazione  delle  funzioni  ha  effetto  dal quinto giorno
          successivo alla presentazione.
              6.  La  cessazione  delle funzioni importa la effettiva
          astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
              7.   L'aspettativa  e'  concessa  anche  in  deroga  ai
          rispettivi  ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai
          sensi dell'art. 81.
              8.  Non  possono  essere  collocati  in  aspettativa  i
          dipendenti assunti a tempo determinato.
              9.  Le  cause di ineleggibilita' previste dal numero 9)
          del  comma  1 non si applicano per la carica di consigliere
          provinciale".