Art. 6
    Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale

  1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, nel rispetto delle
competenze   costituzionali   delle   regioni,  uno  o  piu'  decreti
legislativi,  ai  sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000,
n.  328,  secondo  le  procedure,  i  principi  e i criteri direttivi
contenuti  nel  citato articolo, nonche', ai fini della definizione e
classificazione  degli  emolumenti  riservati  a  soggetti affetti da
minorazioni  visive, secondo i parametri per la classificazione delle
minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.
 
          Note all'art. 6:
              - Il testo dell'art. 24 della legge 8 novembre 2000, n.
          328   (Legge   quadro  per  la  realizzazione  del  sistema
          integrato di interventi e servizi sociali), e' il seguente:
              "Art.  24  (Delega  al  Governo  per  il riordino degli
          emolumenti  derivanti  da  invalidita'  civile,  cecita'  e
          sordomutismo).  -  1.  Il  Governo  e' delegato ad emanare,
          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  nel  rispetto  del principio della
          separazione  tra spesa assistenziale e spesa previdenziale,
          senza   nuovi  o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  un  decreto  legislativo  recante  norme  per il
          riordino  degli  assegni  e  delle  indennita' spettanti ai
          sensi  delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, legge 26 maggio
          1970,  n. 381, legge 27 maggio 1970, n. 382, legge 30 marzo
          1971, n. 118, e legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive
          modificazioni,  sulla  base dei seguenti principi e criteri
          direttivi:
                a) riclassificazione delle indennita' e degli assegni
          e  dei  relativi  importi,  che non determini una riduzione
          degli   attuali   trattamenti   e,   nel  complesso,  oneri
          aggiuntivi  rispetto  a  quelli  determinati dall'andamento
          tendenziale   degli   attuali  trattamenti  previsti  dalle
          disposizioni    richiamate    dal    presente   comma.   La
          riclassificazione  tiene inoltre conto delle funzioni a cui
          gli  emolumenti  assolvono,  come  misure di contrasto alla
          poverta'   o   come   incentivi   per  la  rimozione  delle
          limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di
          handicap,  per la valorizzazione delle capacita' funzionali
          del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica,
          prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:
                  1)  reddito  minimo per la disabilita' totale a cui
          fare  afferire  pensioni e assegni che hanno la funzione di
          integrare,   a   seguito   della  minorazione,  la  mancata
          produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave
          disabilita',  e'  cumulabile  con  l'indennita'  di  cui al
          numero 3.1) della presente lettera;
                  2)  reddito  minimo  per la disabilita' parziale, a
          cui  fare  afferire  indennita'  e  assegni  concessi  alle
          persone  con diversi gradi di minorazione fisica e psichica
          per  favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di
          formazione  e  lavoro  di  cui  al decreto-legge 30 ottobre
          1984,  n.  726,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 dicembre  1984, n. 863, e successive modificazioni, alla
          legge   29 dicembre   1990,  n.  407,  e  al  decreto-legge
          16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di
          cui  al  decreto  legislativo  7 agosto  1997,  n.  280, da
          utilizzare  anche  temporaneamente  nella  fase di avvio al
          lavoro   e   da   revocare   al   momento  dell'inserimento
          definitivo;
                  3)  indennita'  per  favorire la vita autonoma e la
          comunicazione,   commisurata  alla  gravita',  nonche'  per
          consentire  assistenza  e  sorveglianza continue a soggetti
          con  gravi  limitazioni  dell'autonomia.  A tale indennita'
          afferiscono  gli  emolumenti concessi, alla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  per gravi disabilita',
          totale  non  autosufficienza  e  non  deambulazione, con lo
          scopo   di  rimuovere  l'esclusione  sociale,  favorire  la
          comunicazione e la permanenza delle persone con disabilita'
          grave  o  totale  non autosufficienza a domicilio, anche in
          presenza  di  spese personali aggiuntive. L'indennita' puo'
          essere  concessa secondo le seguenti modalita' tra loro non
          cumulabili:
                  3.1) indennita' per l'autonomia di disabili gravi o
          pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;
                  3.2)   indennita'  di  cura  e  di  assistenza  per
          ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;
                b) cumulabilita'   dell'indennita'   di   cura  e  di
          assistenza  di  cui  alla  lettera  a), numero 3.2), con il
          reddito minimo di inserimento di cui all'art. 23;
                c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali
          individuali   che   danno   luogo  alla  concessione  degli
          emolumenti  di  cui  ai numeri 1) e 2) della lettera a) del
          presente  comma  secondo quanto previsto dall'art. 1, comma
          1,  secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 109;
                d) corresponsione  dei  nuovi  trattamenti per coloro
          che  non  sono  titolari  di  pensioni  e  indennita'  dopo
          centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          decreto    legislativo,    prevedendo   nello   stesso   la
          equiparazione  tra  gli  emolumenti richiesti nella domanda
          presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;
                e) equiparazione  e  ricollocazione  delle indennita'
          gia'  percepite  e  in  atto nel termine massimo di un anno
          dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
                f) disciplina  del  regime transitorio, fatti salvi i
          diritti  acquisiti per coloro che gia' fruiscono di assegni
          e indennita';
                g) riconoscimento  degli emolumenti anche ai disabili
          o  agli  anziani  ospitati  in  strutture  residenziali, in
          termini di pari opportunita' con i soggetti non ricoverati,
          prevedendo   l'utilizzo  di  parte  degli  emolumenti  come
          partecipazione  alla  spesa per l'assistenza fornita, ferma
          restando  la  conservazione  di  una  quota, pari al 50 per
          cento del reddito minimo di inserimento di cui all'art. 23,
          a diretto beneficio dell'assistito;
                h) revisione  e  snellimento delle procedure relative
          all'accertamento dell'invalidita' civile e alla concessione
          delle  prestazioni  spettanti,  secondo  il principio della
          unificazione    delle    competenze,    anche    prevedendo
          l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri
          e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al
          presente   articolo,   tenuto   conto  di  quanto  previsto
          dall'art.  4  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  104, dal
          decreto  legislativo  30 aprile 1997, n. 157, nonche' dalla
          classificazione internazionale dei disturbi, disabilita' ed
          handicap  -  International  classification  of impairments,
          disabilities     and     handicaps     (ICIDH),    adottata
          dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita';  definizione
          delle  modalita'  per  la  verifica  della  sussistenza dei
          requisiti medesimi.
              2.  Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma
          1  sono  acquisiti  l'intesa con la Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,  nonche'  i  pareri  degli  enti  e delle associazioni
          nazionali di promozione sociale di cui all'art. 1, comma 1,
          lettere  a)  e  b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e
          successive  modificazioni,  delle  organizzazioni sindacali
          maggiormente  rappresentative  a  livello nazionale e delle
          associazioni  di  tutela degli utenti. Lo schema di decreto
          legislativo  e'  successivamente  trasmesso alle Camere per
          l'espressione   del   parere   da  parte  delle  competenti
          commissioni  parlamentari,  che si pronunciano entro trenta
          giorni dalla data di assegnazione".
              -    La    legge   3 aprile   2001,   n.   138,   reca:
          "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive
          e norme in materia di accertamenti oculistici".