Art. 6 Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o piu' decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonche', ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e' il seguente: "Art. 24 (Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidita' civile, cecita' e sordomutismo). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennita' spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, legge 26 maggio 1970, n. 381, legge 27 maggio 1970, n. 382, legge 30 marzo 1971, n. 118, e legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riclassificazione delle indennita' e degli assegni e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla poverta' o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacita' funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico: 1) reddito minimo per la disabilita' totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilita', e' cumulabile con l'indennita' di cui al numero 3.1) della presente lettera; 2) reddito minimo per la disabilita' parziale, a cui fare afferire indennita' e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo; 3) indennita' per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravita', nonche' per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennita' afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilita', totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilita' grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennita' puo' essere concessa secondo le seguenti modalita' tra loro non cumulabili: 3.1) indennita' per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione; 3.2) indennita' di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti; b) cumulabilita' dell'indennita' di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'art. 23; c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennita' dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti; e) equiparazione e ricollocazione delle indennita' gia' percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo; f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che gia' fruiscono di assegni e indennita'; g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunita' con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'art. 23, a diretto beneficio dell'assistito; h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidita' civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonche' dalla classificazione internazionale dei disturbi, disabilita' ed handicap - International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanita'; definizione delle modalita' per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi. 2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione". - La legge 3 aprile 2001, n. 138, reca: "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici".