Art. 7.
    (Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica
           istruzione di livello nazionale e periferico).

  1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi,  correttivi  o  modificativi di decreti legislativi gia'
emanati,  ai  sensi  dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  e successive modificazioni, attenendosi ai principi e
criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.
 
          Nota all'art. 7:
              -  Il  testo dell'art. 21, comma 15, della citata legge
          15 marzo  1997,  n.  59,  e successive modificazioni, e' il
          seguente:
              "15.  Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
          emanare  un  decreto  legislativo  di  riforma degli organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico  che  tenga conto della specificita' del settore
          scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse
          componenti  e  delle  minoranze  linguistiche riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri".