Art. 8.
                      (Fondo di perequazione).

  1. Il segretariato generale della giustizia amministrativa gestisce
il  fondo  perequativo  e  previdenziale previsto dall'articolo 8 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 6
ottobre 1993, n. 418, in conformita' ai criteri fissati dal Consiglio
di  presidenza della giustizia amministrativa. Il fondo e' alimentato
dagli  emolumenti indicati dal citato articolo 8, nonche' dalle somme
dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti
dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
  2.  I  soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1
versano   quanto   dovuto,   al   lordo   delle  ritenute  fiscali  e
previdenziali,  alla  competente  struttura del segretariato generale
della  giustizia  amministrativa,  secondo  le modalita' definite dal
regolamento  di  contabilita'  adottato  dal  Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa.
  3.  Il  segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla
base  dei  criteri  predeterminati  dal Consiglio di presidenza della
giustizia  amministrativa,  corrisponde  a  ciascun magistrato che ha
svolto  uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra
il 50 per cento e l'80 per cento dell'importo versato al fondo, quale
compenso  per il predetto incarico, nonche' l'intera somma versata al
fondo a titolo di rimborso spese.
  4. La residua consistenza del fondo e' periodicamente ripartita fra
i  magistrati  amministrativi,  secondo  le  modalita'  e  i  criteri
definiti  dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa,
eventualmente  anche  per  finalita'  di  carattere  assistenziale  e
previdenziale.
  5.  Le  somme  di  cui  ai commi 3 e 4 sono soggette al trattamento
fiscale  e  previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati
amministrativi.
 
          Nota all'art. 8:
              - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica  6 ottobre  1993,  n.  418  (Regolamento recante
          norme  sugli  incarichi  dei  magistrati amministrativi, ai
          sensi  dell'art.  58,  comma  3,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29), e' il seguente:
              "Art.  8  (Fondo  di  perequazione).  -  1.  Al fine di
          assicurare  l'equa  ripartizione  dei compensi spettanti ai
          magistrati   amministrativi,  il  Consiglio  di  presidenza
          promuove  le  iniziative occorrenti alla costituzione di un
          fondo  di  perequazione,  ed  eventualmente  con  finalita'
          previdenziali,   costituito   da   quote  degli  emolumenti
          percepiti per la partecipazione a collegi arbitrali".