Art. 9
     Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni
        legislative vigenti concernenti la minoranza slovena
                 della regione Friuli-Venezia Giulia

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  sentito  il  Comitato
istituzionale  di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n.
38,  e  previo  parere  delle competenti Commissioni parlamentari, un
decreto  legislativo  contenente  il  testo  unico delle disposizioni
legislative  vigenti  concernenti  la minoranza slovena della regione
Friuli-Venezia  Giulia,  riunendole e coordinandole fra loro e con le
norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
 
          Nota all'art. 9:
              - Il testo dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n.
          38  (Norme  a  tutela  della  minoranza linguistica slovena
          della regione Friuli-Venezia Giulia), e' il seguente:
              "Art.   3  (Comitato  istituzionale  paritetico  per  i
          problemi  della  minoranza  slovena).  - 1. Con decreto del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri, e' istituito entro sei mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge il comitato
          istituzionale  paritetico  per  i  problemi della minoranza
          slovena,  di  seguito  denominato  "Comitato  , composto da
          venti  membri,  di  cui  dieci cittadini italiani di lingua
          slovena.
              2. Fanno parte del comitato:
                a) quattro   membri   nominati   dal   Consiglio  dei
          ministri, dei quali uno di lingua slovena;
                b) sei  membri  nominati  dalla  giunta regionale del
          Friuli-Venezia  Giulia,  di  cui  quattro di lingua slovena
          designati  dalle  associazioni  piu'  rappresentative della
          minoranza;
                c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di
          lingua   slovena   nei   consigli  degli  enti  locali  del
          territorio  di  cui all'art. 1; l'assemblea viene convocata
          dal  presidente  del consiglio regionale del Friuli-Venezia
          Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge;
                d) sette   membri,   di  cui  due  appartenenti  alla
          minoranza   di   lingua  slovena,  nominati  dal  consiglio
          regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.
              3.  Con  il  decreto  istitutivo di cui al comma 1 sono
          stabilite  le  norme  per il funzionamento del comitato. Il
          comitato ha sede a Trieste.
              4.  Per  la  partecipazione  al  lavori del comitato e'
          riconosciuto  ai componenti solo il rimborso delle spese di
          viaggio.
              5.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          autorizzata  la  spesa massima di lire 98,5 milioni annue a
          decorrere dall'anno 2001".