IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista  la  legge  27 dicembre  1941, n. 1570, come modificata dalla
legge 13 ottobre 1950, n. 913;
  Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, ai
sensi  del  quale  occorre  individuare  con apposito regolamento, in
analogia alle sanzioni previste dalla contrattazione collettiva per i
vigili  del  fuoco  in  servizio permanente e fatti salvi i limiti di
compatibilita',   le   sanzioni  disciplinari  irrogabili  ai  vigili
volontari  ausiliari,  nonche'  quelle irrogabili ai vigili del fuoco
ausiliari;
  Visti  il comma 5, lettera c) ed il comma 8 del medesimo articolo 4
della  citata legge n. 246, ai sensi dei quali occorre individuare le
sanzioni  la cui comminazione preclude il trattenimento in servizio e
l'accesso al profilo di vigile del fuoco;
  Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del
24 settembre 2001;
  Effettuata   la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
   Sanzioni disciplinari applicabili ai vigili volontari ausiliari

  1.   Le  sanzioni  disciplinari  applicabili  ai  vigili  volontari
ausiliari sono, in ordine di gravita':
    a) il rimprovero verbale;
    b) il rimprovero scritto o censura;
    c) la consegna;
    d) il trasferimento ad altra sede di servizio;
    e) l'esonero  dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco con conseguente messa a disposizione del distretto militare
competente  per  il  completamento  della  ferma  di  leva,  ai sensi
dell'articolo  11,  comma 13 e comma 14, della legge 5 dicembre 1988,
n. 521.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione  competente  per materia dell'art. 10,
          comma   3,   del   testo  unico  delle  disposizioni  sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  La  legge  27 dicembre 1941, n. 1570, recante "Nuove
          norme  per  l'organizzazione  dei  servizi  antincendi". In
          particolare si riporta di seguito il testo dell'art. 13:
              "Art.  13.  -  I  sottufficiali, vigili scelti e vigili
          formano  ruoli  distinti  per  ciascun Corpo dei vigili del
          fuoco.  La  loro  nomina  e'  deliberata  dal  consiglio di
          amministrazione di cui all'art. 31.
              Il  Ministro  per  l'interno  ha facolta' di distaccare
          temporaneamente  tale  personale da un Corpo dei vigili del
          fuoco ad un altro per eccezionali esigenze di servizio.
              Il   Ministro   per   l'interno  ha  pure  facolta'  di
          trasferire  i  sottufficiali,  vigili scelti e vigili da un
          Corpo  dei  vigili  del  fuoco  ad  un altro per ragioni di
          servizio,  per  esigenze  di  carattere  disciplinare  o su
          domanda,  purche'  nel Corpo di nuova destinazione vi siano
          vacanze  di  organico  nel grado ricoperto dal personale da
          trasferire.
              Il  personale trasferito ai sensi del comma precedente,
          va  a  prendere posto nel ruolo del Corpo di destinazione a
          seconda della anzianita' di grado".
              -   La  legge  13 ottobre  1950,  n.  913,  concernente
          "L'incorporamento di unita' di leva nel Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco". In particolare si riporta di seguito il
          testo dell'art. 2, modificativo dell'art. 13 della legge n.
          1570/1941:
              "Art.  2.  -  Nell'art.  13  della  legge  predetta  e'
          aggiunto  il  seguente ultimo comma: "I volontari ausiliari
          arruolati  a  norma  dell'ultimo  comma  dell'art.  7  sono
          considerati  a  tutti gli effetti come militari di leva; ad
          essi si applicano, tuttavia, le norme penali e disciplinari
          che  sono  stabilite  per il Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.  I  volontari  ausiliari  sono  iscritti  in  quadri
          speciali  delle scuole centrali antincendi, presso le quali
          debbono  frequentare  un  corso  di  addestramento  tecnico
          professionale  della durata di quattro mesi; al termine del
          corso possono essere destinati a prestare servizio presso i
          Corpi    vigili    del   fuoco   per   l'addestramento   di
          specializzazione  e,  ultimato il periodo di servizio, sono
          collocati in congedo .".
              -  Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 10 agosto
          2000,  n.  246,  concernente  il  "Potenziamento  del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco" e' il seguente:
              "2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno,
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  vengono  altresi'  individuate,  in  analogia con
          quelle  previste  dalla  contrattazione  collettiva  per  i
          vigili  del  fuoco  in  servizio permanente e fatti salvi i
          limiti   di   compatibilita',   le   sanzioni  disciplinari
          irrogabili  ai  vigili  volontari ausiliari e quelle la cui
          comminazione  comporta  l'esclusione  dal  trattenimento in
          servizio,  previsto  dal comma 5, e dall'accesso al profilo
          di  vigile  del  fuoco,  previsto  dal comma 8. A decorrere
          dalla  data  di  emanazione  del  predetto regolamento sono
          abrogate le precedenti disposizioni in materia.".
              -  Il testo dell'art. 4, comma 5, della legge 10 agosto
          2000, n. 246, e' il seguente:
              "5.  Per  il trattenimento in servizio sono richiesti i
          seguenti requisiti:
                a) possesso  di una specializzazione professionale in
          uno dei mestieri attinenti al servizio di istituto;
                b) possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali
          di  cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  22 luglio  1987,  n.  411,  come
          sostituito  dall'art.  1  del  decreto  del  Presidente del
          Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto
          del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228;
                c) non   avere  riportato  le  sanzioni  disciplinari
          stabilite dal regolamento di cui al comma 2.".
              -  Il testo dell'art. 4, comma 8, della legge 10 agosto
          2000, n. 246, e' il seguente:
              "8.   Al   termine  del  periodo  di  trattenimento  in
          servizio, il personale di cui al comma 7, qualora ne faccia
          richiesta,  ed abbia prestato servizio senza aver riportato
          le  sanzioni  disciplinari stabilite dal regolamento di cui
          al  comma  2,  accede  al  profilo  di vigile del fuoco nel
          rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni
          di  personale previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni.".
              -  La  legge  5 dicembre 1988, n. 521, reca: "Misure di
          potenziamento  delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco".
              -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art.  74  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   dei  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti  interministeriali ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  11, comma 13 e comma 14, della
          legge 5 dicembre 1988, n. 521, e' il seguente:
              "13.   Il  Ministro  dell'interno  puo',  in  qualsiasi
          momento,  durante  la  ferma  di  leva,  esonerare i vigili
          volontari  ausiliari  dal  servizio nel Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco con provvedimento motivato.
              14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal servizio
          vengono   posti   a  disposizione  dei  distretti  militari
          competenti, per il completamento della ferma di leva.".