IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, come modificata dalla legge 13 ottobre 1950, n. 913; Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, ai sensi del quale occorre individuare con apposito regolamento, in analogia alle sanzioni previste dalla contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in servizio permanente e fatti salvi i limiti di compatibilita', le sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari, nonche' quelle irrogabili ai vigili del fuoco ausiliari; Visti il comma 5, lettera c) ed il comma 8 del medesimo articolo 4 della citata legge n. 246, ai sensi dei quali occorre individuare le sanzioni la cui comminazione preclude il trattenimento in servizio e l'accesso al profilo di vigile del fuoco; Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 24 settembre 2001; Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Sanzioni disciplinari applicabili ai vigili volontari ausiliari 1. Le sanzioni disciplinari applicabili ai vigili volontari ausiliari sono, in ordine di gravita': a) il rimprovero verbale; b) il rimprovero scritto o censura; c) la consegna; d) il trasferimento ad altra sede di servizio; e) l'esonero dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con conseguente messa a disposizione del distretto militare competente per il completamento della ferma di leva, ai sensi dell'articolo 11, comma 13 e comma 14, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi". In particolare si riporta di seguito il testo dell'art. 13: "Art. 13. - I sottufficiali, vigili scelti e vigili formano ruoli distinti per ciascun Corpo dei vigili del fuoco. La loro nomina e' deliberata dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 31. Il Ministro per l'interno ha facolta' di distaccare temporaneamente tale personale da un Corpo dei vigili del fuoco ad un altro per eccezionali esigenze di servizio. Il Ministro per l'interno ha pure facolta' di trasferire i sottufficiali, vigili scelti e vigili da un Corpo dei vigili del fuoco ad un altro per ragioni di servizio, per esigenze di carattere disciplinare o su domanda, purche' nel Corpo di nuova destinazione vi siano vacanze di organico nel grado ricoperto dal personale da trasferire. Il personale trasferito ai sensi del comma precedente, va a prendere posto nel ruolo del Corpo di destinazione a seconda della anzianita' di grado". - La legge 13 ottobre 1950, n. 913, concernente "L'incorporamento di unita' di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco". In particolare si riporta di seguito il testo dell'art. 2, modificativo dell'art. 13 della legge n. 1570/1941: "Art. 2. - Nell'art. 13 della legge predetta e' aggiunto il seguente ultimo comma: "I volontari ausiliari arruolati a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 sono considerati a tutti gli effetti come militari di leva; ad essi si applicano, tuttavia, le norme penali e disciplinari che sono stabilite per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I volontari ausiliari sono iscritti in quadri speciali delle scuole centrali antincendi, presso le quali debbono frequentare un corso di addestramento tecnico professionale della durata di quattro mesi; al termine del corso possono essere destinati a prestare servizio presso i Corpi vigili del fuoco per l'addestramento di specializzazione e, ultimato il periodo di servizio, sono collocati in congedo .". - Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, concernente il "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e' il seguente: "2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono altresi' individuate, in analogia con quelle previste dalla contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in servizio permanente e fatti salvi i limiti di compatibilita', le sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari e quelle la cui comminazione comporta l'esclusione dal trattenimento in servizio, previsto dal comma 5, e dall'accesso al profilo di vigile del fuoco, previsto dal comma 8. A decorrere dalla data di emanazione del predetto regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni in materia.". - Il testo dell'art. 4, comma 5, della legge 10 agosto 2000, n. 246, e' il seguente: "5. Per il trattenimento in servizio sono richiesti i seguenti requisiti: a) possesso di una specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti al servizio di istituto; b) possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228; c) non avere riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui al comma 2.". - Il testo dell'art. 4, comma 8, della legge 10 agosto 2000, n. 246, e' il seguente: "8. Al termine del periodo di trattenimento in servizio, il personale di cui al comma 7, qualora ne faccia richiesta, ed abbia prestato servizio senza aver riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui al comma 2, accede al profilo di vigile del fuoco nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.". - La legge 5 dicembre 1988, n. 521, reca: "Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dei Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 11, comma 13 e comma 14, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, e' il seguente: "13. Il Ministro dell'interno puo', in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i vigili volontari ausiliari dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con provvedimento motivato. 14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal servizio vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.".