Art. 2.
       Criteri per l'applicazione delle sanzioni disciplinari

  1.  Le  sanzioni  disciplinari devono essere commisurate al tipo ed
alla   gravita'   della   mancanza  commessa  dal  vigile  volontario
ausiliario.
  2.  Il  rimprovero  verbale  e'  un  ammonimento inflitto al vigile
volontario  ausiliario  con  cui  vengono  punite  lievi  mancanze  o
omissioni causate da negligenza.
  3.  Il rimprovero scritto o censura e' una dichiarazione di biasimo
con la quale vengono punite:
    a) la reiterazione di lievi mancanze;
    b) la reiterata negligenza in servizio;
    c) la mancanza di correttezza nel comportamento;
    d) il disordine nella divisa o l'uso dell'abito civile durante il
servizio;
    e) la  negligenza e la trascuratezza nella pulizia personale, nel
vestiario,  nella  conservazione  del  corredo  e  degli  oggetti  in
consegna, l'alterazione della divisa.
  4.  La  consegna consiste nella privazione della libera uscita fino
ad  un  massimo  di  sette  giorni  complessivi,  durante  i quali il
consegnato  non puo' uscire dalla struttura se non per disimpegnare i
compiti  che  gli  vengono  affidati e dai quali non e' esonerato. La
consegna  viene  graduata  in  relazione  alla  gravita' di una delle
seguenti mancanze:
    a) recidivita'  nelle  lievi  mancanze  per  le  quali  il vigile
volontario ausiliario abbia gia' subito il rimprovero scritto;
    b) negligenza nell'adempimento dei compiti assegnati;
    c) lieve insubordinazione;
    d) uso   di  modi  sconvenienti  ed  inurbani  verso  colleghi  o
estranei;
    e) mancato rispetto dell'orario e dei turni di servizio.
  5. Il trasferimento ad altra sede di servizio viene disposto per le
seguenti mancanze:
    a) recidiva  in  una  delle  mancanze che abbiano gia' dato luogo
alla consegna;
    b) disobbedienza agli ordini superiori.
  6.  L'esonero  dal  servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco,  per  motivi disciplinari, viene disposto per le seguenti
mancanze:
    a) recidiva   in  una  delle  mancanze  gia'  sanzionate  con  il
trasferimento ad altra sede;
    b) assenza,  allontanamento  o abbandono ingiustificato del posto
di servizio affidato;
    c) offesa  al  decoro  dell'Amministrazione,  anche  al  di fuori
dell'orario di servizio;
    d) violazione del segreto d'ufficio;
    e) provvedimenti  restrittivi  dell'autorita' giudiziaria, misure
di  sicurezza  e prevenzione, comportamenti che diano luogo a denunce
all'autorita' giudiziaria;
    f) comportamenti  suscettibili di creare pericolo per incolumita'
propria o altrui;
    g) comportamenti incompatibili con lo svolgimento delle attivita'
istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.