Art. 2. Criteri per l'applicazione delle sanzioni disciplinari 1. Le sanzioni disciplinari devono essere commisurate al tipo ed alla gravita' della mancanza commessa dal vigile volontario ausiliario. 2. Il rimprovero verbale e' un ammonimento inflitto al vigile volontario ausiliario con cui vengono punite lievi mancanze o omissioni causate da negligenza. 3. Il rimprovero scritto o censura e' una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite: a) la reiterazione di lievi mancanze; b) la reiterata negligenza in servizio; c) la mancanza di correttezza nel comportamento; d) il disordine nella divisa o l'uso dell'abito civile durante il servizio; e) la negligenza e la trascuratezza nella pulizia personale, nel vestiario, nella conservazione del corredo e degli oggetti in consegna, l'alterazione della divisa. 4. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino ad un massimo di sette giorni complessivi, durante i quali il consegnato non puo' uscire dalla struttura se non per disimpegnare i compiti che gli vengono affidati e dai quali non e' esonerato. La consegna viene graduata in relazione alla gravita' di una delle seguenti mancanze: a) recidivita' nelle lievi mancanze per le quali il vigile volontario ausiliario abbia gia' subito il rimprovero scritto; b) negligenza nell'adempimento dei compiti assegnati; c) lieve insubordinazione; d) uso di modi sconvenienti ed inurbani verso colleghi o estranei; e) mancato rispetto dell'orario e dei turni di servizio. 5. Il trasferimento ad altra sede di servizio viene disposto per le seguenti mancanze: a) recidiva in una delle mancanze che abbiano gia' dato luogo alla consegna; b) disobbedienza agli ordini superiori. 6. L'esonero dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per motivi disciplinari, viene disposto per le seguenti mancanze: a) recidiva in una delle mancanze gia' sanzionate con il trasferimento ad altra sede; b) assenza, allontanamento o abbandono ingiustificato del posto di servizio affidato; c) offesa al decoro dell'Amministrazione, anche al di fuori dell'orario di servizio; d) violazione del segreto d'ufficio; e) provvedimenti restrittivi dell'autorita' giudiziaria, misure di sicurezza e prevenzione, comportamenti che diano luogo a denunce all'autorita' giudiziaria; f) comportamenti suscettibili di creare pericolo per incolumita' propria o altrui; g) comportamenti incompatibili con lo svolgimento delle attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.