Art. 3.
                      Procedimento disciplinare

  1.  La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata
dal superiore gerarchico dell'unita' operativa o funzionale presso la
quale  il vigile volontario ausiliario presta servizio, senza obbligo
di rapporto; essa non viene trascritta sulla documentazione personale
e non necessita di particolari forme di comunicazione scritta.
  2.  La sanzione disciplinare del rimprovero scritto o censura viene
comminata  mediante  provvedimento scritto del dirigente responsabile
della  struttura  presso  la  quale  il  vigile volontario ausiliario
presta  servizio,  previa audizione dell'interessato a sua difesa, ed
e' riportata sulla documentazione personale.
  3.  La  sanzione  disciplinare  della  consegna viene comminata dal
dirigente  responsabile  della  struttura  presso  la quale il vigile
volontario  ausiliario  presta servizio, previa contestazione scritta
della   mancanza   ed   assunzione   delle   giustificazioni  scritte
dell'interessato;   essa   viene   trascritta   sulla  documentazione
personale.
  4.  Avverso  il  provvedimento  di  irrogazione  della  consegna e'
ammesso  ricorso  al  capo  Dipartimento  dei  Vigili  del fuoco, del
Soccorso  pubblico  e della Difesa civile, di seguito denominato capo
Dipartimento,   entro   il   termine   di  cinque  giorni  dalla  sua
notificazione; il capo Dipartimento decide con provvedimento motivato
emesso entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione.
  5.  Le  sanzioni  disciplinari  del  trasferimento  ad altra sede e
dell'esonero   dal   servizio  vengono  comminate  con  provvedimento
definitivo   e  motivato  del  capo  Dipartimento,  su  proposta  del
dirigente  responsabile  della  struttura  presso  la quale il vigile
volontario  ausiliario  presta servizio. Esse devono essere precedute
dalla  contestazione  formale  degli  addebiti da parte del dirigente
responsabile della struttura, a pena di decadenza, entro dieci giorni
dalla  conoscenza del fatto. L'interessato, entro il termine di sette
giorni  dalla  notificazione  della  contestazione,  potra'  produrre
giustificazioni  a  sua difesa al dirigente stesso, che provvedera' a
trasmetterle al capo Dipartimento con le proprie osservazioni.
  6.  Le  sanzioni  disciplinari  del  trasferimento  ad altra sede e
dell'esonero  dal  servizio  vengono  trascritte sulla documentazione
personale.