Art. 3. Procedimento disciplinare 1. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata dal superiore gerarchico dell'unita' operativa o funzionale presso la quale il vigile volontario ausiliario presta servizio, senza obbligo di rapporto; essa non viene trascritta sulla documentazione personale e non necessita di particolari forme di comunicazione scritta. 2. La sanzione disciplinare del rimprovero scritto o censura viene comminata mediante provvedimento scritto del dirigente responsabile della struttura presso la quale il vigile volontario ausiliario presta servizio, previa audizione dell'interessato a sua difesa, ed e' riportata sulla documentazione personale. 3. La sanzione disciplinare della consegna viene comminata dal dirigente responsabile della struttura presso la quale il vigile volontario ausiliario presta servizio, previa contestazione scritta della mancanza ed assunzione delle giustificazioni scritte dell'interessato; essa viene trascritta sulla documentazione personale. 4. Avverso il provvedimento di irrogazione della consegna e' ammesso ricorso al capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, di seguito denominato capo Dipartimento, entro il termine di cinque giorni dalla sua notificazione; il capo Dipartimento decide con provvedimento motivato emesso entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione. 5. Le sanzioni disciplinari del trasferimento ad altra sede e dell'esonero dal servizio vengono comminate con provvedimento definitivo e motivato del capo Dipartimento, su proposta del dirigente responsabile della struttura presso la quale il vigile volontario ausiliario presta servizio. Esse devono essere precedute dalla contestazione formale degli addebiti da parte del dirigente responsabile della struttura, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla conoscenza del fatto. L'interessato, entro il termine di sette giorni dalla notificazione della contestazione, potra' produrre giustificazioni a sua difesa al dirigente stesso, che provvedera' a trasmetterle al capo Dipartimento con le proprie osservazioni. 6. Le sanzioni disciplinari del trasferimento ad altra sede e dell'esonero dal servizio vengono trascritte sulla documentazione personale.