Art. 4. Sanzioni che comportano l'esclusione dal trattenimento in servizio 1. Le sanzioni che comportano l'esclusione del vigile volontario ausiliario dal trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 246, sono: a) la consegna per sette giorni complessivi; b) il trasferimento ad altra sede di servizio; c) l'esonero dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 4, comma 5, della legge 10 agosto 2000, n. 246, si veda nelle note alle premesse.