Art. 4.
 Sanzioni che comportano l'esclusione dal trattenimento in servizio

  1.  Le  sanzioni  che comportano l'esclusione del vigile volontario
ausiliario  dal  trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 4,
comma 5, della citata legge n. 246, sono:
    a) la consegna per sette giorni complessivi;
    b) il trasferimento ad altra sede di servizio;
    c) l'esonero  dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
 
          Nota all'art. 4:
              -  Per  il  testo  dell'art.  4,  comma  5, della legge
          10 agosto 2000, n. 246, si veda nelle note alle premesse.