Art. 5. Sanzioni disciplinari applicabili ai vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio 1. Le sanzioni disciplinari applicabili ai vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della citata legge n. 246, sono: a) il rimprovero verbale; b) il rimprovero scritto o censura; c) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione; d) la sospensione dal corso di formazione di cui all'articolo 4, comma 7, della citata legge n. 246, con obbligo di frequenza; e) il proscioglimento immediato dal trattenimento in servizio. 2. Il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto o censura si applicano ai vigili del fuoco ausiliari, trattenuti in servizio, per le medesime condotte e con la medesima procedura previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento per le analoghe sanzioni applicabili ai vigili volontari ausiliari. 3. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione viene comminata, fino ad un massimo di dieci giorni, al vigile del fuoco ausiliario trattenuto in servizio, in relazione alla gravita' di una delle seguenti mancanze: a) recidivita' nelle lievi mancanze per le quali il vigile del fuoco ausiliario, trattenuto in servizio, abbia gia' subito il rimprovero scritto; b) negligenza nell'adempimento dei compiti assegnati; c) lieve insubordinazione; d) uso di modi sconvenienti ed inurbani verso colleghi o estranei; e) mancato rispetto dell'orario e dei turni di servizio. 4. La sospensione dal corso con obbligo di frequenza, fino ad un massimo di dieci giorni, da graduarsi in relazione alla gravita' della condotta, viene comminata al vigile del fuoco ausiliario trattenuto in servizio, per le mancanze che danno luogo alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, ove compiute durante la frequenza del sopra richiamato corso di formazione. 5. Il proscioglimento immediato dal servizio ha luogo per: a) recidiva nelle mancanze che abbiano gia' dato luogo alla sospensione dal corso con obbligo di frequenza ovvero alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione; b) disobbedienza agli ordini superiori; c) assenza, allontanamento o abbandono ingiustificato del posto di servizio affidato; d) offesa al decoro dell'Amministrazione, anche al di fuori dell'orario di servizio; e) violazione del segreto d'ufficio; f) provvedimenti restrittivi dell'autorita' giudiziaria, misure di sicurezza e prevenzione; comportamenti che diano luogo a denunce all'autorita' giudiziaria; g) comportamenti suscettibili di creare pericolo per incolumita' propria o altrui; h) comportamenti incompatibili con lo svolgimento delle attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 6. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione, la sospensione dal corso con obbligo di frequenza ed il proscioglimento immediato sono irrogate ai vigili del fuoco ausiliari mediante provvedimento definitivo del capo Dipartimento, su proposta del dirigente responsabile della struttura, con la medesima procedura prevista dall'articolo 3, comma 5, del presente regolamento. 7. Il capo Dipartimento, con proprio provvedimento, reintegra nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il vigile del fuoco ausiliario prosciolto dal servizio per la condotta di cui al comma 5, lettera f), del presente articolo, qualora il procedimento penale si concluda in suo favore.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 4, comma 4, della legge 10 agosto 2000, n. 246, e' il seguente: "4. I vigili volontari ausiliari, qualora all'atto del collocamento in congedo ne facciano richiesta, possono essere trattenuti in servizio per un anno con la qualifica di vigile del fuoco ausiliario, nel limite del 35 per cento dei posti disponibili nell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente e sulla base di una apposita graduatoria di merito. Nella prima applicazione della presente disposizione detto limite e' fissato al 70 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge. Il trattenimento in servizio nei limiti di cui al presente comma e' disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.". - Il testo dell'art. 4, comma 7, della legge 10 agosto 2000, n. 246, e' il seguente: "7. I vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio, prima di essere impiegati nei compiti operativi, frequentano un apposito corso di formazione, che si conclude con esame finale, presso le scuole centrali antincendi della durata di tre mesi, da disciplinare con decreto del Ministro dell'interno.".