Art. 5.
Sanzioni  disciplinari  applicabili  ai  vigili  del  fuoco ausiliari
                       trattenuti in servizio

  1.  Le  sanzioni  disciplinari  applicabili  ai  vigili  del  fuoco
ausiliari  trattenuti  in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 4,
della citata legge n. 246, sono:
    a) il rimprovero verbale;
    b) il rimprovero scritto o censura;
    c) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
    d) la  sospensione dal corso di formazione di cui all'articolo 4,
comma 7, della citata legge n. 246, con obbligo di frequenza;
    e) il proscioglimento immediato dal trattenimento in servizio.
  2.  Il  rimprovero  verbale  ed  il rimprovero scritto o censura si
applicano  ai vigili del fuoco ausiliari, trattenuti in servizio, per
le  medesime  condotte  e  con  la  medesima procedura previste dagli
articoli  2  e  3  del  presente regolamento per le analoghe sanzioni
applicabili ai vigili volontari ausiliari.
  3.   La   sospensione  dal  servizio  e  dalla  retribuzione  viene
comminata,  fino  ad  un massimo di dieci giorni, al vigile del fuoco
ausiliario  trattenuto in servizio, in relazione alla gravita' di una
delle seguenti mancanze:
    a) recidivita'  nelle  lievi  mancanze per le quali il vigile del
fuoco  ausiliario,  trattenuto  in  servizio,  abbia  gia'  subito il
rimprovero scritto;
    b) negligenza nell'adempimento dei compiti assegnati;
    c) lieve insubordinazione;
    d) uso   di  modi  sconvenienti  ed  inurbani  verso  colleghi  o
estranei;
    e) mancato rispetto dell'orario e dei turni di servizio.
  4.  La  sospensione  dal corso con obbligo di frequenza, fino ad un
massimo  di  dieci  giorni,  da  graduarsi in relazione alla gravita'
della  condotta,  viene  comminata  al  vigile  del  fuoco ausiliario
trattenuto  in  servizio,  per  le  mancanze  che  danno  luogo  alla
sospensione  dal  servizio e dalla retribuzione, ove compiute durante
la frequenza del sopra richiamato corso di formazione.
  5. Il proscioglimento immediato dal servizio ha luogo per:
    a) recidiva  nelle  mancanze  che  abbiano  gia'  dato luogo alla
sospensione   dal   corso   con  obbligo  di  frequenza  ovvero  alla
sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
    b) disobbedienza agli ordini superiori;
    c) assenza,  allontanamento  o abbandono ingiustificato del posto
di servizio affidato;
    d) offesa  al  decoro  dell'Amministrazione,  anche  al  di fuori
dell'orario di servizio;
    e) violazione del segreto d'ufficio;
    f) provvedimenti  restrittivi  dell'autorita' giudiziaria, misure
di  sicurezza  e prevenzione; comportamenti che diano luogo a denunce
all'autorita' giudiziaria;
    g) comportamenti  suscettibili di creare pericolo per incolumita'
propria o altrui;
    h) comportamenti incompatibili con lo svolgimento delle attivita'
istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  6. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione, la sospensione
dal  corso  con  obbligo di frequenza ed il proscioglimento immediato
sono  irrogate  ai  vigili del fuoco ausiliari mediante provvedimento
definitivo   del   capo   Dipartimento,  su  proposta  del  dirigente
responsabile  della  struttura,  con  la  medesima procedura prevista
dall'articolo 3, comma 5, del presente regolamento.
  7.  Il  capo Dipartimento, con proprio provvedimento, reintegra nel
Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, il vigile del fuoco ausiliario
prosciolto  dal  servizio  per la condotta di cui al comma 5, lettera
f), del presente articolo, qualora il procedimento penale si concluda
in suo favore.
 
          Note all'art. 5:
              -  Il testo dell'art. 4, comma 4, della legge 10 agosto
          2000, n. 246, e' il seguente:
              "4.  I vigili volontari ausiliari, qualora all'atto del
          collocamento  in  congedo  ne  facciano  richiesta, possono
          essere  trattenuti in servizio per un anno con la qualifica
          di vigile del fuoco ausiliario, nel limite del 35 per cento
          dei   posti   disponibili   nell'organico   al  31 dicembre
          dell'anno   precedente   e   sulla  base  di  una  apposita
          graduatoria  di  merito.  Nella  prima  applicazione  della
          presente  disposizione  detto  limite  e' fissato al 70 per
          cento  dei  posti disponibili, ferme restando le riserve di
          legge.  Il  trattenimento  in servizio nei limiti di cui al
          presente  comma e' disposto nel rispetto delle procedure di
          programmazione   delle  assunzioni  di  personale  previste
          dall'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449, e
          successive modificazioni.".
              -  Il testo dell'art. 4, comma 7, della legge 10 agosto
          2000, n. 246, e' il seguente:
              "7.   I   vigili  del  fuoco  ausiliari  trattenuti  in
          servizio,  prima di essere impiegati nei compiti operativi,
          frequentano   un  apposito  corso  di  formazione,  che  si
          conclude  con  esame  finale,  presso  le  scuole  centrali
          antincendi  della  durata  di tre mesi, da disciplinare con
          decreto del Ministro dell'interno.".