Art. 6.
Sanzioni  disciplinari  che  comportano  l'esclusione dall'accesso al
                     profilo di vigile del fuoco

  1.  L'accesso  al profilo di vigile del fuoco e' precluso, ai sensi
dell'articolo  4,  comma  8, della citata legge n. 246, al vigile del
fuoco  ausiliario cui sia stata comminata una delle seguenti sanzioni
disciplinari:
    a) sospensione  dal  servizio  e  dalla  retribuzione,  per dieci
giorni complessivi;
    b) sospensione  dal corso di formazione con obbligo di frequenza,
per dieci giorni complessivi;
    c) proscioglimento immediato dal servizio.
 
          Nota all'art. 6:
              -  Il testo dell'art. 4, comma 8, della legge 10 agosto
          2000, n. 246, e' il seguente:
              "8.   Al   termine  del  periodo  di  trattenimento  in
          servizio, il personale di cui al comma 7, qualora ne faccia
          richiesta,  ed abbia prestato servizio senza aver riportato
          le  sanzioni  disciplinari stabilite dal regolamento di cui
          al  comma  2,  accede  al  profilo  di vigile del fuoco nel
          rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni
          di  personale previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni.".