Art. 6. Sanzioni disciplinari che comportano l'esclusione dall'accesso al profilo di vigile del fuoco 1. L'accesso al profilo di vigile del fuoco e' precluso, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della citata legge n. 246, al vigile del fuoco ausiliario cui sia stata comminata una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per dieci giorni complessivi; b) sospensione dal corso di formazione con obbligo di frequenza, per dieci giorni complessivi; c) proscioglimento immediato dal servizio.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 4, comma 8, della legge 10 agosto 2000, n. 246, e' il seguente: "8. Al termine del periodo di trattenimento in servizio, il personale di cui al comma 7, qualora ne faccia richiesta, ed abbia prestato servizio senza aver riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui al comma 2, accede al profilo di vigile del fuoco nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.".