Art. 7.
             Entrata in vigore e disciplina transitoria

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
  2.  Alle sanzioni disciplinari individuate dall'articolo 2, comma 5
e  comma  6, sono equiparate, negli effetti, le sanzioni disciplinari
del  trasferimento  ad  altra  sede  di  servizio  e dell'esonero dal
servizio irrogate ai vigili volontari ausiliari prima dell'entrata in
vigore del presente regolamento.
  3. I procedimenti disciplinari iniziati e non conclusi alla data di
entrata  in  vigore  del  presente regolamento si concludono ai sensi
della normativa previgente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  degli  atti  normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 15 aprile 2002
                                                 Il Ministro: Scajola
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 7 Interno, foglio n. 70