Art. 7. Entrata in vigore e disciplina transitoria 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 2. Alle sanzioni disciplinari individuate dall'articolo 2, comma 5 e comma 6, sono equiparate, negli effetti, le sanzioni disciplinari del trasferimento ad altra sede di servizio e dell'esonero dal servizio irrogate ai vigili volontari ausiliari prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 3. I procedimenti disciplinari iniziati e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono ai sensi della normativa previgente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 aprile 2002 Il Ministro: Scajola Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 7 Interno, foglio n. 70