Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per: a) raccolta finalizzata: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti speciali pericolosi destinati ad attivita' di recupero; b) quantita' impiegabile: la quantita' massima annua di rifiuti pericolosi, determinata ai sensi dell'articolo 5, che puo' essere sottoposta ad attivita' di recupero in un impianto o in uno stabilimento autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 3; c) quantita' di rifiuti messi in riserva: quantita' massima di rifiuti che non puo' mai essere superata nell'esercizio delle operazioni di messa in riserva di cui alla voce R13 dell'allegato C al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Nota all'art. 2: - La voce "R13" dell'allegato C del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' la seguente: "R13. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).".