Art. 2.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini  dell'applicazione del presente regolamento si intende
per:
    a) raccolta finalizzata: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti
speciali pericolosi destinati ad attivita' di recupero;
    b) quantita'  impiegabile:  la quantita' massima annua di rifiuti
pericolosi,  determinata  ai  sensi  dell'articolo 5, che puo' essere
sottoposta  ad  attivita'  di  recupero  in  un  impianto  o  in  uno
stabilimento autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
    c) quantita'  di  rifiuti  messi in riserva: quantita' massima di
rifiuti  che  non  puo'  mai  essere  superata  nell'esercizio  delle
operazioni  di  messa in riserva di cui alla voce R13 dell'allegato C
al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 
          Nota all'art. 2:
              - La  voce  "R13"  dell'allegato  C  del citato decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' la seguente:
              "R13.  Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una
          delle  operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso
          il  deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in
          cui sono prodotti).".