Art. 3. Recupero di materia 1. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti pericolosi disciplinati ed individuati dal presente regolamento devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti pericolosi non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini. 2. Le attivita' di recupero con procedura semplificata dei rifiuti pericolosi disciplinate ed individuati dal presente regolamento devono rispettare le linee guida per il contenimento delle emissioni, con i limiti piu' restrittivi previsti per categorie di impianti industriali, da emanarsi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni, salvo, in ogni caso, il potere delle regioni di stabilire limiti piu' restrittivi in relazione agli obiettivi dei piani regionali in materia di qualita' dell'aria. 3. I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti pericolosi, individuati ai sensi del presente regolamento, non devono venire a contatto con alimenti per il consumo umano e animale. 4. Non si applicano le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, ai rifiuti pericolosi che, seppur individuati nel presente regolamento, non vengono avviati e sottoposti in modo effettivo ed oggettivo alle operazioni di recupero disciplinate dal regolamento medesimo. 5. Restano altresi' sottoposti al regime dei rifiuti pericolosi i beni e i prodotti ottenuti dalle attivita' di recupero che non presentano le caratteristiche precisate negli allegati al presente regolamento o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.
Nota all'art. 3: - L'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualita' dell'aria, validi su tutto il territorio nazionale 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati: a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione; b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili; c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie dispo-nibili; d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto. 3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983. 4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', provvede: a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria, tenuto conto delle esperienze regionali gia' acquisite; b) a redigere il piano nazionale di tutela della qualita' dell'aria sulla base dei piani regionali, previa verifica della loro compatibilita'; c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di qualita' dell'aria piu' restrittivi; d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento regionali, nonche' una relazione annuale sullo stato della qualita' dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni; e) a predisporre i criteri per l'inventario nazionale delle fonti di emissione e al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati forniti dalle regioni.".