Art. 4.
                          Messa in riserva
  1.   La   messa  in  riserva  dei  rifiuti  pericolosi  individuati
nell'allegato  1  e' sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo
33  del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997, n. 22, e successive
modificazioni,   qualora   vengano   rispettate   tutte  le  seguenti
condizioni:
    a) la messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti
o  gli  stabilimenti  in  effettivo esercizio, dove, nel rispetto dei
principi  e  delle  disposizioni  del presente regolamento, i rifiuti
sono riciclati o recuperati;
    b) la  quantita'  di  rifiuti  messi  in  riserva  presso ciascun
impianto  o stabilimento non puo' eccedere mai il cinquanta per cento
della quantita' di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 5, puo' essere
sottoposta  ad attivita' di recupero in un anno nell'impianto o nello
stabilimento o negli impianti localizzati all'interno di una medesima
unita' locale;
    c) i  rifiuti devono essere sottoposti alle attivita' di recupero
con cadenza almeno semestrale che puo' essere estesa di ulteriori due
mesi  qualora  ricorrano  motivate situazioni tecniche riguardanti la
gestione  dell'impianto  delle  quali  deve  essere  data  tempestiva
notizia alla provincia;
    d) la  messa in riserva deve essere effettuata nel rispetto delle
norme tecniche individuate nell'allegato 3 al presente regolamento.
 
          Nota all'art. 4:
              - L'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, e' riportato nelle note alle premesse.