Art. 4. Messa in riserva 1. La messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati nell'allegato 1 e' sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) la messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti o gli stabilimenti in effettivo esercizio, dove, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente regolamento, i rifiuti sono riciclati o recuperati; b) la quantita' di rifiuti messi in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non puo' eccedere mai il cinquanta per cento della quantita' di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 5, puo' essere sottoposta ad attivita' di recupero in un anno nell'impianto o nello stabilimento o negli impianti localizzati all'interno di una medesima unita' locale; c) i rifiuti devono essere sottoposti alle attivita' di recupero con cadenza almeno semestrale che puo' essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell'impianto delle quali deve essere data tempestiva notizia alla provincia; d) la messa in riserva deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 3 al presente regolamento.
Nota all'art. 4: - L'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle note alle premesse.