Art. 5.
                        Quantita' impiegabile
  1.  La  quantita'  impiegabile  e'  individuata  nell'allegato 2 in
relazione  alle  diverse  operazioni  di recupero ammesse a procedura
semplificata.
  2.  Oltre  a  dover  rispettare  il  limite  fissato al comma 1, la
quantita'  impiegabile  non deve mai eccedere la quantita' di rifiuti
che   l'impianto   o   gli   impianti  effettivamente  in  esercizio,
localizzati  in  un  medesimo  stabilimento,  possono  sottoporre  ad
attivita'  di  recupero  in un anno, tenuto anche conto della materia
prima  utilizzata.  A  tali  fini,  la quantita' impiegabile che puo'
essere  sottoposta  ad  attivita' di recupero deve tenere conto della
materia   prima   utilizzata   ed   e'  determinata  dalla  capacita'
dell'impianto  autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6, oppure
al  sensi  degli  articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  e  successive modificazioni; qualora l'autorizzazione
rilasciata  in base alla normativa vigente non contempli la capacita'
autorizzata,   la   quantita'   impiegabile   e'   determinata  dalla
potenzialita' degli impianti in effettivo esercizio all'interno dello
stabilimento.
 
          Note all'art. 5:
              - L'art.  31  del citato decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e' riportato nelle note alle premesse.
              - L'art.  27  del citato decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e' il seguente:
              "Art.  27  (Approvazione  del progetto e autorizzazione
          alla  realizzazione  degli  impianti  di  smaltimento  e di
          recupero  dei  rifiuti).  -  1.  I  soggetti  che intendono
          realizzare  nuovi  impianti di smaltimento o di recupero di
          rifiuti,   anche  pericolosi,  devono  presentare  apposita
          domanda  alla  regione competente per territorio, allegando
          il  progetto  definitivo  dell'impianto e la documentazione
          tecnica  prevista  per la realizzazione del progetto stesso
          dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  urbanistica,  di
          tutela  ambientale,  di salute e di sicurezza sul lavoro, e
          di  igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto
          alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale
          ai  sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
          allegata   la   comunicazione  del  progetto  all'autorita'
          competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3
          resta  sospeso  fino all'acquisizione della pronuncia sulla
          compatibilita'  ambientale  ai  sensi dell'art. 6, comma 4,
          della  legge  8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche
          ed integrazioni.
              2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
          cui  al  comma  1,  la  regione  nomina un responsabile del
          procedimento   e   convoca   una  apposita  conferenza  cui
          partecipano   i   responsabili   degli   uffici   regionali
          competenti,   e   i   rappresentanti   degli   enti  locali
          interessati.  Alla  conferenza  e'  invitato  a partecipare
          anche    il   richiedente   l'autorizzazione   o   un   suo
          rappresentante   al   fine   di  acquisire  informazioni  e
          chiarimenti.
              3.  Entro  novanta  giorni  dalla  sua convocazione, la
          conferenza:
                a) procede alla valutazione dei progetti;
                b) acquisisce  e  valuta  tutti gli elementi relativi
          alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali
          e territoriali;
                c) acquisisce,  ove previsto dalla normativa vigente,
          la valutazione di compatibilita' ambientale;
                d) trasmette  le  proprie  conclusioni con i relativi
          atti alla giunta regionale.
              4.  Per  l'istruttoria tecnica della domanda la regione
          puo'  avvalersi  degli  organismi  individuati ai sensi del
          decreto-legge  4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
              5.   Entro   trenta   giorni   dal   ricevimento  delle
          conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze
          della  stessa,  la  giunta  regionale approva il progetto e
          autorizza  la  realizzazione  dell'impianto. L'approvazione
          sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
          concessioni  di  organi  regionali, provinciali e comunali.
          L'approvazione  stessa  costituisce,  ove occorra, variante
          allo   strumento   urbanistico   comunale,  e  comporta  la
          dichiarazione    di    pubblica    utilita',   urgenza   ed
          indifferibilita' dei lavori.
              6.  Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree
          vincolate  ai  sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
          del  decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8 agosto  1985,  n.  431,  si
          applicano  le  disposizioni  di cui al comma 9 dell'art. 82
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n.  616,  come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985,
          n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1985, n. 431.
              7.   Le   regioni   emanano  le  norme  necessarie  per
          disciplinare  l'intervento  sostitutivo  in caso di mancato
          rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
              8.   Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano   anche   per   la   realizzazione   di  varianti
          sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche
          a  seguito  delle quali gli impianti non sono piu' conformi
          all'autorizzazione rilasciata.
              9.  Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo'
          essere  presentata  domanda di autorizzazione all'esercizio
          delle  operazioni  di  smaltimento  e  di  recupero  di cui
          all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni
          di  smaltimento  e di recupero contestualmente all'adozione
          del    provvedimento   che   autorizza   la   realizzazione
          dell'impianto.".
              - L'art.  28  del citato decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e' il seguente:
              "Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni
          di   smaltimento   e  recupero).  -  1.  L'esercizio  delle
          operazioni  di  smaltimento  e  di  recupero dei rifiuti e'
          autorizzato  dalla  regione competente per territorio entro
          novanta  giorni  dalla presentazione della relativa istanza
          da  parte  dell'interessato.  L'autorizzazione individua le
          condizioni  e  le  prescrizioni  necessarie  per  garantire
          l'attuazione   dei  principi  di  cui  all'art.  2,  ed  in
          particolare:
                a) i  tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o
          da recuperare;
                b) i  requisiti  tecnici, con particolare riferimento
          alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
          ai  tipi  ed  ai  quantitativi  massimi  di rifiuti ed alla
          conformita' dell'impianto al progetto approvato;
                c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
          ed igiene ambientale;
                d) il luogo di smaltimento;
                e) il metodo di trattamento e di recupero;
                f) i  limiti  di  emissione  in  atmosfera, che per i
          processi   di   trattamento   termico  dei  rifiuti,  anche
          accompagnati  da  recupero  energetico,  non possono essere
          meno  restrittivi  di  quelli  fissati  per gli impianti di
          incenerimento  dalle  direttive  comunitarie 89/369/CEE del
          Consiglio  dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
          21 giugno  1989,  94/67/CE  del  Consiglio  del 16 dicembre
          1994, e successive modifiche ed integrazioni;
                g) le  prescrizioni  per  le  operazioni  di messa in
          sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
                h) le garanzie finanziarie;
                i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
              2.  I  rifiuti  pericolosi  possono  essere smaltiti in
          discarica    solo    se   preventivamente   catalogati   ed
          identificati  secondo  le  modalita'  fissate  dal Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro della sanita',
          entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
          presente decreto.
              3.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 e' concessa per
          un  periodo  di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
          entro      centottanta      giorni      dalla      scadenza
          dell'autorizzazione,   deve   essere   presentata  apposita
          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza
          dell'autorizzazione stessa.
              4.   Quando   a   seguito   di   controlli   successivi
          all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi
          all'autorizzazione  di  cui  all'art.  27, ovvero non siano
          soddisfatte  le  condizioni  e  le  prescrizioni  contenute
          nell'atto  di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
          di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida,
          per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
          senza   che   il   titolare   abbia  provveduto  a  rendere
          quest'ultimo  conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione
          stessa e' revocata.
              5.  Fatti  salvi l'obbligo della tenuta dei registri di
          carico  e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12,
          ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente
          articolo   non   si   applicano   al  deposito  tempo-raneo
          effettuato   nel   rispetto   delle   condizioni  stabilite
          dall'art. 6, comma 1, lettera m).
              6.  Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
          carico,  scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
          in   aree   portuali  sono  disciplinati  dalle  specifiche
          disposizioni  di  cui  alla  legge  28 gennaio 1994, n. 84.
          L'autorizzazione  delle  operazioni  di imbarco e di sbarco
          non  puo'  essere rilasciata se il richiedente non dimostra
          di  avere  ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16,
          nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
              7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad
          esclusione   della   sola   riduzione   volumetrica,   sono
          autorizzati,   in   via   definitiva   dalla   regione  ove
          l'interessato  ha  la  sede  legale o la societa' straniera
          proprietaria  dell'impianto  ha  la sede di rappresentanza.
          Per  lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul
          territorio  nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni
          prima  dell'installazione  dell'impianto,  deve  comunicare
          alla  regione nel cui territorio si trova il sito prescelto
          le   specifiche   dettagliate  relative  alla  campagna  di
          attivita',  allegando  l'autorizzazione di cui al comma 1 e
          l'iscrizione  all'Albo  nazionale delle imprese di gestione
          dei  rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
          La  regione  puo'  adottare prescrizioni integrative oppure
          puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora
          lo  svolgimento  della  stessa nello specifico sito non sia
          compatibile  con  la  tutela  dell'ambiente  o della salute
          pubblica.".