Art. 6.
                 Comunicazione d'inizio d'attivita'
  1.  Ai  sensi  degli  articoli  31  e  33  del  decreto legislativo
5 febbraio  1997,  n. 22, e successive modificazioni, e dell'articolo
21,  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, la comunicazione di inizio
d'attivita' deve contenere almeno le seguenti informazioni:
    a) la   tipologia,   le  caratteristiche,  la  provenienza  e  la
quantita'  annua  dei  rifiuti  pericolosi  che,  nel  rispetto della
capacita'   autorizzata   o  della  potenzialita'  dell'impianto,  si
intendono sottoporre ad attivita' di recupero;
    b) i  prodotti  e  le  materie  prime ottenuti dalle attivita' di
recupero;
    c) le condizioni di esercizio delle operazioni di recupero, ed in
particolare l'individuazione del limite alle emissioni secondo quanto
stabilito  dall'articolo  3,  comma  2,  e,  nella  fase transitoria,
dall'articolo 9, commi 1 e 2, del presente regolamento;
    d) dichiarazione  di  rispetto delle norme tecniche stabilite dal
presente regolamento;
    e) la  capacita' autorizzata dell'impianto oppure, ove questa non
debba   essere   determinata  in  base  alla  normativa  vigente,  la
potenzialita' dell'impianto;
    f) l'ubicazione   e   l'estensione   dell'area   che  all'interno
dell'unita'  produttiva  e'  utilizzata  per  la messa in riserva dei
rifiuti  destinati  alle  attivita' di recupero ai sensi del presente
regolamento;
    g) gli  estremi  del provvedimento di approvazione del progetto e
di  autorizzazione alla costruzione dell'impianto nel quale i rifiuti
devono essere sottoposti alle operazioni di recupero disciplinate dal
presente regolamento.
 
          Note all'art. 6:
              - Gli   articoli   31  e  33  del  decreto  legislativo
          5 febbraio  1997,  n.  22  sono  riportati  nelle note alle
          premesse.
              - L'art.  21,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          recante:   "Nuove   norme   in   materia   di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
              "Art.  21. - 1. Con la denuncia o con la domanda di cui
          agli  articoli  19  e  20  l'interessato deve dichiarare la
          sussistenza  dei  presupposti  e  dei  requisiti  di  legge
          richiesti.  In  caso  di  dichiarazioni  mendaci o di false
          attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita'
          e  dei  suoi  effetti a legge o la sanatoria prevista dagli
          articoli  medesimi  ed  il  dichiarante  e'  punito  con la
          sanzione  prevista  dall'art.  483 del codice penale, salvo
          che il fatto costituisca piu' grave reato.
              2.   Le   sanzioni  attualmente  previste  in  caso  di
          svolgimento  dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso
          dell'amministrazione  o in difformita' di esso si applicano
          anche   nei   riguardi  di  coloro  i  quali  diano  inizio
          all'attivita'  ai  sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza
          dei  requisiti  richiesti  o, comunque, in contrasto con la
          normativa vigente.".