Art. 6. Comunicazione d'inizio d'attivita' 1. Ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dell'articolo 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione di inizio d'attivita' deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) la tipologia, le caratteristiche, la provenienza e la quantita' annua dei rifiuti pericolosi che, nel rispetto della capacita' autorizzata o della potenzialita' dell'impianto, si intendono sottoporre ad attivita' di recupero; b) i prodotti e le materie prime ottenuti dalle attivita' di recupero; c) le condizioni di esercizio delle operazioni di recupero, ed in particolare l'individuazione del limite alle emissioni secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, e, nella fase transitoria, dall'articolo 9, commi 1 e 2, del presente regolamento; d) dichiarazione di rispetto delle norme tecniche stabilite dal presente regolamento; e) la capacita' autorizzata dell'impianto oppure, ove questa non debba essere determinata in base alla normativa vigente, la potenzialita' dell'impianto; f) l'ubicazione e l'estensione dell'area che all'interno dell'unita' produttiva e' utilizzata per la messa in riserva dei rifiuti destinati alle attivita' di recupero ai sensi del presente regolamento; g) gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto nel quale i rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni di recupero disciplinate dal presente regolamento.
Note all'art. 6: - Gli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sono riportati nelle note alle premesse. - L'art. 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente: "Art. 21. - 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.".