Art. 7.
                       Campionamenti e analisi
  1.   Il   campionamento   dei   rifiuti,   ai   fini   della   loro
caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale
da  ottenere  un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802,
"Campionamento,   analisi,  metodiche  standard  -  Rifiuti  liquidi,
granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed
analisi degli eluati".
  2.  Le  analisi  sui  campioni  di  cui  al  comma 1, ai fini della
caratterizzazione  del  rifiuto,  devono  essere  effettuate  secondo
metodiche  standardizzate  o riconosciute valide a livello nazionale,
comunitario o internazionale.
  3.  Il  campionamento  e  le  analisi  di cui ai commi 1 e 2 devono
essere  effettuate  a  cura  del titolare dell'impianto ove i rifiuti
sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto
di  recupero  e,  successivamente, ogni dodici mesi e, comunque, ogni
volta  che  intervengano  delle modifiche sostanziali nel processo di
produzione.
  4.  Il titolare dell'impianto di recupero e' tenuto a verificare la
conformita'   del   rifiuto   conferito  alle  prescrizioni  ed  alle
condizioni  di  esercizio  stabilite  dal presente regolamento per la
specifica attivita' svolta.
  5.  Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in
atmosfera  devono  essere  effettuate  secondo  quanto  previsto  nei
decreti  emanati e da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e
successive  modificazioni.  Per i sistemi di monitoraggio in continuo
delle  emissioni  si applica quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
gennaio 1996, n. 5.
 
          Note all'art. 7:
              - L'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica
          24 maggio 1988, n. 203, e' riportato nelle note all'art. 3.
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 21 dicembre
          1995,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1996,
          n.  5,  reca:  "Disciplina  dei  metodi  di controllo delle
          emissioni in atmosfera dagli impianti industriali".