Art. 7. Campionamenti e analisi 1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Campionamento, analisi, metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati". 2. Le analisi sui campioni di cui al comma 1, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale. 3. Il campionamento e le analisi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione. 4. Il titolare dell'impianto di recupero e' tenuto a verificare la conformita' del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attivita' svolta. 5. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto nei decreti emanati e da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni. Per i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1996, n. 5.
Note all'art. 7: - L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' riportato nelle note all'art. 3. - Il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1996, n. 5, reca: "Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali".