Art. 8. Requisiti soggettivi 1. In attesa delle norme per la determinazione dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi. 2. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alle attivita' di recupero disciplinate dal presente regolamento, il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle societa' in nome collettivo e gli accomandatari delle societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di societa' commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della Unione europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocita': a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri della Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia; c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali; d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita' o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera; e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, nonche' della sospensione della pena: 1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni; h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.
Note all'art. 8: - L'art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle note alle premesse. - L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle note alle premesse. - L'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327, e' il seguente: "Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o piu' province. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.".