Art. 9.
                          Norme transitorie
  1. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo
3,  comma  2,  gli  impianti  che  alla data di entrata in vigore del
presente  regolamento  effettuano  operazioni di recupero dei rifiuti
individuati  nell'allegato 1, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del
decreto   legislativo   5 febbraio   1997,   n.   22,   e  successive
modificazioni,  devono essere adeguati alle prescrizioni ed ai valori
limite  per  le emissioni in atmosfera stabiliti nell'allegato 1, sub
allegato  2,  entro  sedici  mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
  2. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo
3,  comma  2,  gli  impianti  che  avviano operazioni di recupero dei
rifiuti,  disciplinate  ed  individuate  dal presente regolamento, in
data  successiva  all'entrata  in  vigore  del  regolamento medesimo,
devono  garantire  il rispetto delle prescrizioni e dei valori limite
per le emissioni in atmosfera stabiliti nell'allegato 1, sub allegato
2.
  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  1,  le operazioni di
recupero  di  rifiuti  individuati  nell'allegato  1, in esercizio ai
sensi  dell'articolo  33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  e  successive  modificazioni,  devono  adeguarsi alle
disposizioni  del presente regolamento entro sei mesi dall'entrata in
vigore dello stesso.
  4.  Ai  sensi  dell'articolo  33,  comma 6, del decreto legislativo
5 febbraio  1997,  n.  22,  e successive modificazioni, dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente regolamento sono abrogate le norme
tecniche  del  decreto  del  Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994,
pubblicato   nel   supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale
10 settembre  1994,  n. 212, e del decreto del Ministro dell'ambiente
16 gennaio  1995,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  30  gennaio  1995, n. 24, che disciplinano le attivita' di
recupero dei rifiuti pericolosi.
  5.   Le   disposizioni   di  cui  ai  commi  1  e  3  si  applicano
esclusivamente  agli  impianti  ed  alle  attivita'  di  recupero dei
rifiuti individuati dal presente regolamento che, alla data della sua
entrata in vigore, erano in esercizio nel rispetto delle disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994.
  6.   La   prosecuzione  delle  attivita'  di  recupero  di  rifiuti
pericolosi   individuati  negli  allegati  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  5 settembre  1994 che non rientrano nell'allegato 1 al
presente  regolamento  e' subordinata alla presentazione alla regione
di  apposita  domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del
decreto   legislativo   5   febbraio   1997,   n.  22,  e  successive
modificazioni,  salva  in ogni caso la conformita' dell'impianto alle
norme  urbanistiche  ed  a quelle che disciplinano l'approvazione dei
progetti  e  la  costruzione  di impianti produttivi. La domanda deve
essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  regolamento alla regione che si pronuncia sulla stessa
entro  i  successivi  novanta giorni ai sensi e per gli effetti della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
  7.  I  titolari degli impianti di recupero sono tenuti a comunicare
alla  provincia l'avvenuto adeguamento o la cessazione dell'attivita'
alle  scadenze  rispettivamente  previste dai commi 1 e 2, ai sensi e
per  gli  effetti  degli  articoli  31 e 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 12 giugno 2002

                      Il Ministro dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                              Matteoli

               Il Ministro delle attivita' produttive
                               Marzano

                      Il Ministro della salute
                               Sirchia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2002
  Ufficio  di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 336
 
          Note all'art. 9:
              - L'art.  33  del citato decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e' riportato nelle note alle premesse.
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 5 settembre
          1994,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  10 settembre  1994,  n.  212,  reca: "Attuazione
          degli  articoli  2  e 5 del decreto-legge 8 luglio 1994, n.
          438,  recante  disposizioni  in  materia  di riutilizzo dei
          residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un
          processo  produttivo  o  in  un  processo  di  combustione,
          nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti.".
              - L'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, e' riportato nelle note all'art. 5.