Art. 2.
  1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11
maggio 1999, n. 267, e' inserito il seguente:
  "Art.  3-bis  (Coordinamento). - 1. La funzione di coordinamento di
cui all'articolo 3 e' diretta ad assicurare, sotto i diversi aspetti,
l'unita'  di indirizzo, la tempestivita' e la continuita' dell'azione
degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero.
  2.  Nelle questioni che investono le attribuzioni di piu' direzioni
generali  e  servizi  la  direzione  generale o il servizio che ha la
competenza  principale  assume  autonomamente le opportune iniziative
per assicurarne la coordinata trattazione.
  3.   Per   particolari  e  contingenti  esigenze  di  servizio  che
concernono  questioni  rientranti  nella competenza di piu' direzioni
generali  e  servizi,  il  Segretario  generale  adotta  le opportune
iniziative   di   coordinamento,   anche   mediante   la   temporanea
costituzione  di  appositi  gruppi  di  lavoro  per  lo  studio  e la
trattazione di tali questioni.".