Art. 2. 1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis (Coordinamento). - 1. La funzione di coordinamento di cui all'articolo 3 e' diretta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unita' di indirizzo, la tempestivita' e la continuita' dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero. 2. Nelle questioni che investono le attribuzioni di piu' direzioni generali e servizi la direzione generale o il servizio che ha la competenza principale assume autonomamente le opportune iniziative per assicurarne la coordinata trattazione. 3. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di piu' direzioni generali e servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni.".