Art. 3. 1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e' inserito il seguente: "Art. 6-bis (Funzioni dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero). - 1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie, alle dirette dipendenze del Ministro, funzioni di vigilanza sul regolare funzionamento degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'Amministrazione, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza. 2. Le funzioni ispettive vengono esercitate dall'ispettore generale, dal vice ispettore generale e dagli ispettori, nominati ai sensi della vigente normativa. Le funzioni di capo della segreteria dell'ispettore generale sono conferite ad un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione. 3. Il Ministro puo', in casi particolari e con provvedimento motivato, conferire specifici incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.".