Art. 3.
  1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11
maggio 1999, n. 267, e' inserito il seguente:
  "Art.  6-bis  (Funzioni  dell'Ispettorato  generale del Ministero e
degli uffici all'estero). - 1. L'Ispettorato generale del Ministero e
degli   uffici   all'estero  adempie,  alle  dirette  dipendenze  del
Ministro,  funzioni  di  vigilanza  sul  regolare funzionamento degli
uffici  centrali  e degli uffici all'estero dell'Amministrazione, con
riguardo  anche alla corretta applicazione della normativa in tema di
sicurezza.
  2.   Le   funzioni   ispettive  vengono  esercitate  dall'ispettore
generale,  dal vice ispettore generale e dagli ispettori, nominati ai
sensi  della  vigente normativa. Le funzioni di capo della segreteria
dell'ispettore  generale sono conferite ad un funzionario diplomatico
di grado non inferiore a consigliere di legazione.
  3.  Il  Ministro  puo',  in  casi  particolari  e con provvedimento
motivato, conferire specifici incarichi ispettivi ad altri funzionari
della   carriera  diplomatica  di  grado  non  inferiore  a  ministro
plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.".