Art. 4.
  1.  Nell'articolo  8 del decreto del Presidente della Repubblica 11
maggio 1999, n. 267, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Presso  l'Istituto  diplomatico  possono  altresi'  essere
applicati  per periodi di formazione o di aggiornamento professionale
funzionari  diplomatici  di  Paesi  stranieri,  anche  in  regime  di
reciprocita'  e  secondo  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministro.".
 
          Nota all'art. 4:
              - L'art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 maggio  1999,  n.  267,  come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  8  (Funzioni  dell'Istituto  diplomatico).  - 1.
          L'Istituto  diplomatico  provvede  alla  formazione  ed  al
          perfezionamento  professionale  del personale del Ministero
          degli   affari  esteri.  Attende  alla  preparazione  degli
          aspiranti alla carriera diplomatica.
              2.  Esso  inoltre cura la preparazione del personale di
          altre  amministrazioni  dello  Stato, delle regioni e degli
          enti  locali,  in  vista  di compiti o funzioni da svolgere
          all'estero,  nonche'  degli aspiranti al servizio presso le
          organizzazioni internazionali.
              2-bis.  Presso  l'Istituto diplomatico possono altresi'
          essere   applicati   per   periodi   di   formazione  o  di
          aggiornamento professionale funzionari diplomatici di Paesi
          stranieri,  anche  in  regime  di reciprocita' e secondo le
          modalita' stabilite con decreto del Ministro.".