Art. 4. 1. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Presso l'Istituto diplomatico possono altresi' essere applicati per periodi di formazione o di aggiornamento professionale funzionari diplomatici di Paesi stranieri, anche in regime di reciprocita' e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro.".
Nota all'art. 4: - L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 8 (Funzioni dell'Istituto diplomatico). - 1. L'Istituto diplomatico provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri. Attende alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica. 2. Esso inoltre cura la preparazione del personale di altre amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in vista di compiti o funzioni da svolgere all'estero, nonche' degli aspiranti al servizio presso le organizzazioni internazionali. 2-bis. Presso l'Istituto diplomatico possono altresi' essere applicati per periodi di formazione o di aggiornamento professionale funzionari diplomatici di Paesi stranieri, anche in regime di reciprocita' e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro.".