Art. 5. 1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Conferimento di incarichi). - 1. Fermo restando il conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale, cosi' come disciplinato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, le funzioni di capo della segreteria dei capi Servizio sono conferite a funzionari diplomatici. 2. Le funzioni di capo della segreteria del direttore generale per gli affari amministrativi, di bilancio ed il patrimonio e di capo della segreteria del capo del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra sono conferite a funzionari amministrativi. 3. Alle sezioni sono preposti funzionari della carriera diplomatica ovvero funzionari amministrativi, in relazione alla natura dell'attivita' delle sezioni.".
Nota all'art. 5: - L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente: "Art. 16 (Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di Vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore dell'Istituto diplomatico. Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione, nonche' di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri. Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di vice capo di gabinetto, vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione. Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione. Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri. Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.". - L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, e' il seguente: "Art. 1 (Amministrazione degli affari esteri). - 1. Il presente regolamento disciplina i posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica. 2. Presso l'Amministrazione centrale sono individuate le seguenti tipologie di posizione organizzative di livello dirigenziale: a) direzione di strutture dirigenziali; b) consulenza, ricerca e studio; c) attivita' ispettiva. 3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti nel numero di nove unita', delle quali non oltre tre da destinare ai posti-funzione all'estero, e gli incarichi dirigenziali o di seconda fascia sono conferiti nel numero di quarantacinque unita', delle quali non oltre ventidue da destinare ai posti-funzione all'estero. Per l'area della promozione culturale gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono conferiti nel numero di venti unita', dei quali dieci da destinare ai posti-funzione all'estero. 4. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono individuati, nei limiti del numero indicato nel comma 3, fra le seguenti posizioni organizzative connesse all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e dall'art. 16, commi 5 e 11, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85: a) direttore generale della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio; b) (Lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti); c) capo del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra; d) consigliere ministeriale per attivita' ispettive in materia amministrativa e contabile presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; e) consiglieri ministeriali, in numero non superiore a cinque, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267. 5. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono individuati, nei limiti del numero indicato nel comma 3, fra le seguenti posizioni organizzative connesse all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, dal decreto ministeriale 10 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999 e dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. 1. Area amministrativa: a) vice direttore generale della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio; b) capi dei sette uffici della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio; c) capo dell'ufficio I (centro per l'informatica) del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra; d) capo dell'ufficio III (corrieri) del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra; e) capo dell'ufficio I (studi) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti); f) capo dell'ufficio II (archivio storico diplomatico) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti); g) capo dell'ufficio III (biblioteca) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti); h) capo dell'ufficio XI (competente fra l'altro per gli acquisti di beni e servizi e per la manutenzione di immobili) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; i) capo dell'ufficio XII (competente fra l'altro per il personale estraneo ai ruoli del Ministero) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; l) capo dell'ufficio III (affari consolari) della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie; m) consiglieri ministeriali, in numero non superiore a quindici, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, o per attivita' ispettiva in materia amministrativa e contabile, presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267. 2. Area della promozione culturale: a) esperti, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, per la promozione culturale con incarichi di consulenza, ricerca e studio presso la Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale nel numero di dieci. Tra questi non piu' di cinque esperti possono essere assegnati alle Direzioni generali a competenza geografica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.".