Art. 5.
  1.  L'articolo  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 11
maggio 1999, n. 267, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  9  (Conferimento  di  incarichi).  -  1.  Fermo  restando il
conferimento  di  funzioni  presso  l'Amministrazione centrale, cosi'
come  disciplinato  dall'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e successive modificazioni ed
integrazioni,  nonche'  dall'articolo  1  del  decreto del Presidente
della  Repubblica  10  agosto 2000, n. 368, le funzioni di capo della
segreteria dei capi Servizio sono conferite a funzionari diplomatici.
  2.  Le funzioni di capo della segreteria del direttore generale per
gli  affari  amministrativi,  di  bilancio ed il patrimonio e di capo
della   segreteria  del  capo  del  Servizio  per  l'informatica,  le
comunicazioni e la cifra sono conferite a funzionari amministrativi.
  3. Alle sezioni sono preposti funzionari della carriera diplomatica
ovvero   funzionari   amministrativi,   in   relazione   alla  natura
dell'attivita' delle sezioni.".
 
          Nota all'art. 5:
              - L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
          5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente:
              "Art.    16    (Conferimento    di    funzioni   presso
          l'amministrazione  centrale).  -  La  carica  di Segretario
          generale  e'  conferita  ad un ambasciatore con decreto del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro degli
          affari esteri.
              Con  le modalita' indicate nel primo comma del presente
          articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro
          plenipotenziario  le  funzioni di Vice Segretario generale,
          capo   del   cerimoniale   diplomatico   della  Repubblica,
          direttore  generale  ad  eccezione di quello per gli affari
          amministrativi  di  bilancio  ed  il  patrimonio, ispettore
          generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore
          dell'Istituto diplomatico.
              Le  funzioni  di capo di gabinetto sono conferite ad un
          ambasciatore  o  ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di
          vice  capo  del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di
          capo  del  servizio stampa e informazione cui compete anche
          l'incarico  di portavoce del Ministro, di capo del servizio
          del  contenzioso  diplomatico  e  dei trattati, di capo del
          Servizio  storico, archivi e documentazione e di capo delle
          unita'  della segreteria generale sono conferite a Ministri
          plenipotenziari.  Per  esigenze  di servizio possono essere
          incaricati   di   presiedere  temporaneamente  ai  predetti
          servizi anche consiglieri di ambasciata.
              Le  funzioni  di  capo  del  Servizio  del  contenzioso
          diplomatico  e  dei trattati, di capo del Servizio storico,
          archivi  e  documentazione,  nonche'  di  capo dell'ufficio
          legislativo  possono essere temporaneamente conferite ad un
          dipendente  dello  Stato  estraneo  ai  ruoli del Ministero
          degli affari esteri.
              Le  funzioni  di vice direttore generale sono conferite
          ad  un  Ministro  plenipotenziario  in  ciascuna  direzione
          generale.   Per   esigenze   di   servizio  possono  essere
          incaricati  di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
          consiglieri di ambasciata.
              Le  funzioni  di  vice  capo  di  gabinetto,  vice capo
          servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono
          conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a
          consigliere d'ambasciata.
              Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari
          diplomatici   di  grado  non  inferiore  a  consigliere  di
          ambasciata.   Per   esigenze  di  servizio  possono  essere
          incaricati  di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
          consiglieri di legazione.
              Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari
          diplomatici  con  il  grado  di  consigliere di legazione o
          segretario di legazione.
              Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari
          di   Stato  e  dei  direttori  generali  sono  conferite  a
          funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere
          di legazione.
              Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto,
          sesto,   settimo   e  ottavo  del  presente  articolo  sono
          conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
              Con  il  regolamento  previsto  dall'art. 2 della legge
          28 luglio  1999,  n.  266,  si provvede alla disciplina del
          conferimento  delle  funzioni  indicate  nei  commi quinto,
          settimo,   ottavo   e   nono  del  presente  articolo,  non
          attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.".
              - L'art.  1 del decreto del Presidente della Repubblica
          10 agosto 2000, n. 368, e' il seguente:
              "Art.  1 (Amministrazione degli affari esteri). - 1. Il
          presente  regolamento  disciplina  i  posti  di funzione di
          livello  dirigenziale del Ministero degli affari esteri non
          attribuibili alla carriera diplomatica.
              2.  Presso  l'Amministrazione centrale sono individuate
          le seguenti tipologie di posizione organizzative di livello
          dirigenziale:
                a) direzione di strutture dirigenziali;
                b) consulenza, ricerca e studio;
                c) attivita' ispettiva.
              3.  Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono
          conferiti  nel numero di nove unita', delle quali non oltre
          tre  da  destinare  ai  posti-funzione  all'estero,  e  gli
          incarichi  dirigenziali  o di seconda fascia sono conferiti
          nel  numero di quarantacinque unita', delle quali non oltre
          ventidue  da  destinare  ai  posti-funzione all'estero. Per
          l'area  della promozione culturale gli incarichi di livello
          dirigenziale  non  generale  sono  conferiti  nel numero di
          venti   unita',   dei   quali   dieci   da   destinare   ai
          posti-funzione all'estero.
              4.  Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono
          individuati,  nei  limiti  del numero indicato nel comma 3,
          fra    le   seguenti   posizioni   organizzative   connesse
          all'assetto  strutturale  dell'Amministrazione centrale del
          Ministero  degli  affari  esteri  previsto  dal decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 maggio  1999,  n.  267, e
          dall'art.  16,  commi  5  e  11,  del  decreto  legislativo
          24 marzo 2000, n. 85:
                a) direttore  generale  della  Direzione generale per
          gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
                b) (Lettera  non  ammessa  al "Visto" della Corte dei
          conti);
                c) capo    del   Servizio   per   l'informatica,   le
          comunicazioni e la cifra;
                d) consigliere  ministeriale  per attivita' ispettive
          in  materia amministrativa e contabile presso l'Ispettorato
          generale del Ministero e degli uffici all'estero;
                e) consiglieri  ministeriali, in numero non superiore
          a  cinque,  per  consulenza,  ricerca  e  studio in materia
          giuridica,   amministrativa   e   di  bilancio,  presso  le
          strutture  di  livello  dirigenziale  generale previste dal
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
          267.
              5.  Gli  incarichi di livello dirigenziale non generale
          sono  individuati, nei limiti del numero indicato nel comma
          3,   fra   le  seguenti  posizioni  organizzative  connesse
          all'assetto  strutturale  dell'Amministrazione centrale del
          Ministero  degli  affari  esteri  previsto  dal decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 maggio  1999, n. 267, dal
          decreto  ministeriale  10 settembre  1999, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 241 del 13 ottobre 1999 e dall'art.
          16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.
              1. Area amministrativa:
                a) vice  direttore  generale della Direzione generale
          per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
                b) capi dei sette uffici della Direzione generale per
          gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
                c) capo dell'ufficio I (centro per l'informatica) del
          Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;
                d) capo  dell'ufficio III (corrieri) del Servizio per
          l'informatica, le comunicazioni e la cifra;
                e) capo  dell'ufficio I (studi) del Servizio storico,
          archivi  e  documentazione  (seguivano  alcune  parole  non
          ammesse al "Visto" della Corte dei conti);
                f) capo    dell'ufficio    II    (archivio    storico
          diplomatico) del Servizio storico, archivi e documentazione
          (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte
          dei conti);
                g) capo  dell'ufficio  III  (biblioteca) del Servizio
          storico,  archivi e documentazione (seguivano alcune parole
          non ammesse al "Visto" della Corte dei conti);
                h) capo  dell'ufficio  XI (competente fra l'altro per
          gli  acquisti  di  beni  e servizi e per la manutenzione di
          immobili) della Direzione generale per la cooperazione allo
          sviluppo;
                i) capo  dell'ufficio XII (competente fra l'altro per
          il   personale  estraneo  ai  ruoli  del  Ministero)  della
          Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
                l) capo  dell'ufficio  III  (affari  consolari) della
          Direzione   generale  per  gli  italiani  all'estero  e  le
          politiche migratorie;
                m) consiglieri  ministeriali, in numero non superiore
          a  quindici,  per  consulenza,  ricerca e studio in materia
          giuridica,  amministrativa  e  di bilancio, o per attivita'
          ispettiva  in materia amministrativa e contabile, presso le
          strutture  di  livello  dirigenziale  generale previste dal
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
          267.
              2. Area della promozione culturale:
                a) esperti, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n.
          401,   per   la   promozione  culturale  con  incarichi  di
          consulenza,  ricerca  e studio presso la Direzione generale
          per la promozione e la cooperazione culturale nel numero di
          dieci. Tra questi non piu' di cinque esperti possono essere
          assegnati  alle Direzioni generali a competenza geografica,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio
          1999, n. 267.".