Art. 28.
(Edificabilita' delle zone limitrofe ad aree cimiteriali)
1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui
al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200
metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri
nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro
dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti
urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale
esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla
legge";
b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai
seguenti:
"Il consiglio comunale puo' approvare, previo parere favorevole
della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi
cimiteri o l'ampliamento di quelli gia' esistenti ad una distanza
inferiore a 200 metri dal centro abitato, purche' non oltre il limite
di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti
condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per
particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere
altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade
pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della
classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da
fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da
impianti ferroviari.
Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un
intervento urbanistico, purche' non vi ostino ragioni
igienico-sanitarie, il consiglio comunale puo' consentire, previo
parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la
riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi
ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici
preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui
al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la
realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e
privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda
sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente
due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso
favorevolmente.
All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono
consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali
all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella
percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso,
oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457".
2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i
commi 3 e 4 sono abrogati.
Note all'art. 28:
- Il testo vigente dell'art. 338 del testo unico delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 24 luglio 1934,
n. 1265, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 338. I cimiteri devono essere collocati alla
distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato
costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio
di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale
risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune
o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto,
salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si
applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano
trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.
Il contravventore e' punito con la sanzione
amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue
spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione,
salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.
Il consiglio comunale puo' approvare, previo parere
favorevole della competente azienda sanitaria locale, la
costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli
gia' esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal
centro abitato, purche' non oltre il limite di 50 metri,
quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti
condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale
che, per particolari condizioni locali, non sia possibile
provvedere altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro
urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale,
sulla base della classificazione prevista ai sensi della
legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli
naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti
ferroviari.
Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o
all'attuazione di un intervento urbanistico, purche' non vi
ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale
puo' consentire, previo parere favorevole della competente
azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di
rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio
dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici
preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La
riduzione di cui al periodo precedente si applica con
identica procedura anche per la realizzazione di parchi,
giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati,
attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
Al fine dell'acquisizione del parere della competente
azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo,
decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si
ritiene espresso favorevolmente.
All'interno della zona di rispetto per gli edifici
esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero
interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso,
tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per
cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli
previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma
dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457".
- Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 57. - 1. I cimiteri devono essere isolati
dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista
dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite
dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive
modifiche.
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto
sino alla profondita' di metri 2,50 o capace di essere reso
tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e
dotato di un adatto grado di porosita' e di capacita' per
l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei
cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente
realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal
piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o
comunque col piu' alto livello della zona di assorbimento
capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della
fossa per inumazione".