Art. 28.
      (Edificabilita' delle zone limitrofe ad aree cimiteriali)
   1.  All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui
al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
   "I  cimiteri  devono  essere collocati alla distanza di almeno 200
metri  dal  centro  abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri
nuovi   edifici   entro   il   raggio  di  200  metri  dal  perimetro
dell'impianto   cimiteriale,   quale   risultante   dagli   strumenti
urbanistici  vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale
esistente  in  fatto,  salve  le  deroghe ed eccezioni previste dalla
legge";
   b)  i  commi  quarto,  quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai
seguenti:
   "Il  consiglio  comunale  puo' approvare, previo parere favorevole
della  competente  azienda  sanitaria locale, la costruzione di nuovi
cimiteri  o  l'ampliamento  di  quelli gia' esistenti ad una distanza
inferiore a 200 metri dal centro abitato, purche' non oltre il limite
di  50  metri,  quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti
condizioni:
   a)  risulti  accertato  dal  medesimo  consiglio comunale che, per
particolari   condizioni   locali,   non   sia  possibile  provvedere
altrimenti;
   b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade
pubbliche    almeno   di   livello   comunale,   sulla   base   della
classificazione  prevista  ai  sensi della legislazione vigente, o da
fiumi,  laghi  o  dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da
impianti ferroviari.
   Per  dare  esecuzione  ad un'opera pubblica o all'attuazione di un
intervento    urbanistico,    purche'    non    vi   ostino   ragioni
igienico-sanitarie,  il  consiglio  comunale  puo' consentire, previo
parere  favorevole  della  competente  azienda  sanitaria  locale, la
riduzione  della  zona  di  rispetto  tenendo  conto  degli  elementi
ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici
preesistenti  o  la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui
al  periodo precedente si applica con identica procedura anche per la
realizzazione  di  parchi,  giardini  e annessi, parcheggi pubblici e
privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
   Al  fine  dell'acquisizione  del  parere  della competente azienda
sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente
due   mesi   dalla   richiesta,   il   parere   si  ritiene  espresso
favorevolmente.
   All'interno  della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono
consentiti   interventi  di  recupero  ovvero  interventi  funzionali
all'utilizzo   dell'edificio  stesso,  tra  cui  l'ampliamento  nella
percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso,
oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457".
   2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i
commi 3 e 4 sono abrogati.
 
          Note all'art. 28:
              -  Il testo vigente dell'art. 338 del testo unico delle
          leggi sanitarie approvato con regio decreto 24 luglio 1934,
          n.  1265, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.  338.  I  cimiteri  devono  essere collocati alla
          distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato
          costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio
          di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale
          risultante  dagli  strumenti urbanistici vigenti nel comune
          o,  in  difetto di essi, comunque quale esistente in fatto,
          salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
              Le  disposizioni  di  cui  al  comma  precedente non si
          applicano  ai  cimiteri  militari  di  guerra  quando siano
          trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.
              Il   contravventore   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa  fino  a  lire 200.000 e deve inoltre, a sue
          spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione,
          salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.
              Il  consiglio  comunale  puo'  approvare, previo parere
          favorevole  della  competente  azienda sanitaria locale, la
          costruzione  di  nuovi  cimiteri  o l'ampliamento di quelli
          gia'  esistenti  ad  una distanza inferiore a 200 metri dal
          centro  abitato,  purche'  non oltre il limite di 50 metri,
          quando   ricorrano,  anche  alternativamente,  le  seguenti
          condizioni:
                a)  risulti accertato dal medesimo consiglio comunale
          che,  per  particolari condizioni locali, non sia possibile
          provvedere altrimenti;
                b)  l'impianto  cimiteriale  sia  separato dal centro
          urbano  da  strade  pubbliche  almeno  di livello comunale,
          sulla  base  della  classificazione prevista ai sensi della
          legislazione  vigente,  o  da  fiumi,  laghi  o  dislivelli
          naturali   rilevanti,   ovvero   da  ponti  o  da  impianti
          ferroviari.
              Per    dare   esecuzione   ad   un'opera   pubblica   o
          all'attuazione di un intervento urbanistico, purche' non vi
          ostino  ragioni  igienico-sanitarie,  il consiglio comunale
          puo'  consentire, previo parere favorevole della competente
          azienda  sanitaria  locale,  la  riduzione  della  zona  di
          rispetto  tenendo conto degli elementi ambientali di pregio
          dell'area,    autorizzando    l'ampliamento    di   edifici
          preesistenti   o   la  costruzione  di  nuovi  edifici.  La
          riduzione  di  cui  al  periodo  precedente  si applica con
          identica  procedura  anche  per la realizzazione di parchi,
          giardini   e   annessi,   parcheggi   pubblici  e  privati,
          attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
              Al  fine  dell'acquisizione del parere della competente
          azienda  sanitaria  locale, previsto dal presente articolo,
          decorsi  inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si
          ritiene espresso favorevolmente.
              All'interno  della  zona  di  rispetto  per gli edifici
          esistenti  sono  consentiti  interventi  di recupero ovvero
          interventi  funzionali  all'utilizzo  dell'edificio stesso,
          tra  cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per
          cento  e  i  cambi  di  destinazione  d'uso, oltre a quelli
          previsti  dalle  lettere  a),  b),  c) e d) del primo comma
          dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 57 del decreto del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, come
          modificato dalla presente legge:
              "Art.  57.  -  1.  I  cimiteri  devono  essere  isolati
          dall'abitato   mediante   la   zona  di  rispetto  prevista
          dall'art.  338  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato  con  regio  decreto  27  luglio 1934, n. 1265, e
          successive modificazioni.
              2.  Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite
          dalla   legge  4  dicembre  1956,  n.  1428,  e  successive
          modifiche.
              3. (abrogato)
              4. (abrogato)
              5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto
          sino alla profondita' di metri 2,50 o capace di essere reso
          tale  con  facili  opere  di scasso, deve essere asciutto e
          dotato  di  un adatto grado di porosita' e di capacita' per
          l'acqua,  per  favorire il processo di mineralizzazione dei
          cadaveri.
              6.   Tali  condizioni  possono  essere  artificialmente
          realizzate con riporto di terreni estranei.
              7.  La  falda  deve trovarsi a conveniente distanza dal
          piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o
          comunque  col  piu' alto livello della zona di assorbimento
          capillare,  almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della
          fossa per inumazione".