ART. 22. (Siti minerari abbandonati). 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati. 2. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 250.000 euro per l'anno 2002. 3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 250.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.