ART. 22.
                    (Siti minerari abbandonati).

   1.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati.
   2. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la
spesa nel limite massimo di 250.000 euro per l'anno 2002.
   3.  All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 250.000
euro  per  l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004, al netto delle
regolazioni    debitorie,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
l'accantonamento  relativo  al Ministero dell'ambiente e della tutela
del   territorio.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato   ad   apportare,  con  proprio  decreto,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.