Art. 4
  Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie
   delle universita', per il diritto allo studio nelle universita'
       non statali e per interventi di edilizia a favore delle
         istituzioni di alta formazione artistica e musicale

  1.  Al  fine  di attribuire alle universita' le risorse finanziarie
per  sanare  situazioni  debitorie, derivanti dalla corresponsione di
classi  e  scatti  stipendiali al personale docente e ricercatore, e'
autorizzata  la  spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare
in  cinque  rate  annuali  costanti  a decorrere dall'anno 2002; allo
stesso  fine,  nell'ambito  dello  stato  di previsione del Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, e' istituito un
fondo  da  ripartire  tra  le  universita'  sulla  base  di parametri
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1,
determinato  in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003
e   2004,   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione  degli
stanziamenti  iscritti,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2.  Al  fine di assicurare l'uniformita' di trattamento sul diritto
agli  studi  universitari  agli  studenti iscritti alle universita' e
agli  istituti  universitari  non statali legalmente riconosciuti, e'
autorizzata  la  spesa  di  10  milioni di euro a decorrere dall'anno
2002,  da  destinare  alle  predette istituzioni. All'onere derivante
dall'attuazione  del  presente  comma,  pari  a  10 milioni di euro a
decorrere   dall'anno   2002,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2002,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
  3.  Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di
edilizia a favore delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge
21  dicembre  1999,  n.  508, e' autorizzata la spesa di 1 milione di
euro  per  l'anno  2002.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.