Art. 6
                    Valenza dei titoli rilasciati
                 dalle Accademie e dai Conservatori

  1.  Allo  scopo  di  determinare il valore e consentire l'immediato
impiego   dei  titoli  rilasciati  dalle  Accademie  di  belle  arti,
dall'Accademia  nazionale  di danza, dall'Accademia nazionale di arte
drammatica,  dagliIstituti superiori per le industrie artistiche, dai
Conservatori  di  musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo
l'ordinamento  previgente  alla data di entrata in vigore della legge
21  dicembre  1999,  n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma l e' sostituito dal seguente:
   "1.  I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1,
   in  base  all'ordinamento  previgente  al  momento dell'entrata in
   vigore  della presente legge, mantengono la loro validita' ai fini
   dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle
   scuole di specializzazione.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.  I  possessori  dei  diplomi  di cui al comma 1, sono ammessi,
   previo  riconoscimento  dei crediti formativi acquisiti, e purche'
   in  possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
   ai   corsi  di  diploma  accademico  di  secondo  livello  di  cui
   all'articolo  2, comma 5, nonche' ai corsi di laurea specialistica
   presso   le   Universita'.   I   crediti  acquisiti  ai  fini  del
   conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresi' valutati
   nell'ambito dei corsi di laurea presso le Universita'.";
c) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
   "3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati
   alle  lauree  di  cui  al  decreto del Ministro dell'universita' e
   della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i
   diplomi  di  cui  al  comma  1,  conseguiti da coloro che siano in
   possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.".