Art. 10.
                          Norma transitoria

  1.  Le  zattere di salvataggio gia' installate a bordo delle unita'
da  diporto  in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
regolamento,  dichiarate  conformi  dal  costruttore  al  decreto del
Ministro  della  marina  mercantile 2 dicembre 1977, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1977, n. 338, devono essere sottoposte
alla  visita  speciale  di  cui all'articolo 9, comma 5, in occasione
della  prima  revisione successiva al 31 dicembre 2002 e comunque non
oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. La  produzione  delle zattere di salvataggio conformi alle norme
del decreto del Ministro della marina mercantile 2 dicembre 1977 puo'
continuare  per  i  tre  mesi  successivi  all'entrata  in vigore del
presente  decreto.  Al  termine  di tale periodo, le zattere potranno
essere  installate a bordo non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, a condizione che il costruttore dichiari
preventivamente  all'Amministrazione  la loro consistenza, corredando
tale  dichiarazione,  sottoscritta  dal legale rappresentante, con un
elenco contenente i seguenti dati:
    a) tipo e modello;
    b) numero di serie;
    c) luogo di deposito.
  3. La  dichiarazione  di  cui al comma 2 puo' essere effettuata dal
rivenditore  direttamente  alla  capitaneria  di porto competente per
territorio, che ne trasmettera' copia all'Amministrazione.
  4. Una copia della dichiarazione di cui ai commi precedenti, il cui
originale  sara'  vistato dall'Amministrazione o dalla capitaneria di
porto,  dovra'  accompagnare  ogni  zattera  installata a bordo delle
unita'  da diporto successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
 
          Note all'art. 10:
              - Il  decreto  ministeriale  2 dicembre  1977, recante:
          "Caratteristiche  e  requisiti delle zattere di salvataggio
          gonfiabili  per  la nautica da diporto" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1977, n. 338.
              - Per  il  decreto  ministeriale  2 dicembre 1977, vedi
          nelle note all'art. 10, comma 1.