Art. 11. Procedure per ottenere il riconoscimento di tipo approvato 1. La domanda per ottenere il riconoscimento di tipo approvato deve essere inoltrata, ovvero inviata mediante il servizio postale, al "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Ponte dei Mille - Genova". 2. La domanda di cui al comma 1, redatta in carta legale, deve essere corredata da una relazione tecnica in lingua italiana, contenente gli esiti delle prove effettuate ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti stabiliti dal pertinente regolamento ed attestante la conformita' del prodotto ai detti requisiti. 3. La relazione tecnica deve essere redatta da qualificato Organismo notificato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, con il quale e' stato emanato il regolamento di attuazione alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo. 4. La procedura di cui ai commi 1, 2 e 3, si applica esclusivamente alle zattere da utilizzare sulle unita' da diporto nazionali per le quali il produttore, sia esso nazionale che comunitario o appartenente ad uno Stato dello SEE, chiede il riconoscimento in Italia e per quelle prodotte in altri Paesi comunitari o dello SEE sprovviste dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2. 5. Qualora l'Amministrazione lo ritenga necessario, il prodotto puo' essere sottoposto ad ulteriori verifiche o prove, previa comunicazione all'interessato. Le relative spese saranno poste a carico del richiedente il riconoscimento di tipo approvato. 6. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, l'Amministrazione puo' richiedere comunque l'approvazione nazionale delle zattere, secondo la procedura di cui al presente articolo, qualora abbia fondati motivi per ritenere che nonostante l'approvazione, la certificazione o la conformita' alle norme del Paese d'origine le zattere commercializzate in Italia o installate a bordo di unita' da diporto nazionali, non presentino sufficienti garanzie in termini di sicurezza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 agosto 2002 Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 136
Nota all'art. 11: - L'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, recante: "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n. 263, cosi' recita: "4. La valutazione della conformita' di cui al comma 2 e' effettuata, secondo le procedure di cui all'art. 9, dall'amministrazione che intende esercitarla in qualita' di organismo notificato, nonche' dagli organismi notificati di cui all'art. 7 o da quelli notificati alla Commissione europea dagli altri Stati membri dell'Unione europea, per i compiti ad essi assegnati.". Nota all'allegato A, comma 7, lettera a) (b): - Il decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 387, recante: "Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validita' dei segnali da soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1999, n. 257.