Art. 11.
     Procedure per ottenere il riconoscimento di tipo approvato

  1. La domanda per ottenere il riconoscimento di tipo approvato deve
essere  inoltrata,  ovvero  inviata  mediante il servizio postale, al
"Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti - Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto - Ponte dei Mille - Genova".
  2. La  domanda  di  cui  al  comma 1, redatta in carta legale, deve
essere  corredata  da  una  relazione  tecnica  in  lingua  italiana,
contenente gli esiti delle prove effettuate ai fini dell'accertamento
della  rispondenza  ai requisiti stabiliti dal pertinente regolamento
ed attestante la conformita' del prodotto ai detti requisiti.
  3. La   relazione   tecnica  deve  essere  redatta  da  qualificato
Organismo  notificato  secondo  le  previsioni di cui all'articolo 4,
comma  4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999,
n.  407,  con  il quale e' stato emanato il regolamento di attuazione
alle  direttive  96/98/CE  e  98/85/CE  relative  all'equipaggiamento
marittimo.
  4. La procedura di cui ai commi 1, 2 e 3, si applica esclusivamente
alle  zattere  da utilizzare sulle unita' da diporto nazionali per le
quali   il   produttore,   sia   esso  nazionale  che  comunitario  o
appartenente  ad  uno  Stato  dello  SEE, chiede il riconoscimento in
Italia  e  per  quelle prodotte in altri Paesi comunitari o dello SEE
sprovviste dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.
  5. Qualora  l'Amministrazione  lo  ritenga  necessario, il prodotto
puo'  essere  sottoposto  ad  ulteriori  verifiche  o  prove,  previa
comunicazione  all'interessato.  Le  relative  spese  saranno poste a
carico del richiedente il riconoscimento di tipo approvato.
  6. In   deroga   a  quanto  stabilito  dall'articolo  2,  comma  2,
l'Amministrazione  puo'  richiedere comunque l'approvazione nazionale
delle  zattere,  secondo  la  procedura  di cui al presente articolo,
qualora   abbia   fondati   motivi   per   ritenere   che  nonostante
l'approvazione,  la  certificazione  o  la conformita' alle norme del
Paese  d'origine le zattere commercializzate in Italia o installate a
bordo  di  unita'  da  diporto  nazionali, non presentino sufficienti
garanzie in termini di sicurezza.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 12 agosto 2002
                                                 Il Ministro: Lunardi

Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2002
  Ufficio  di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 136
 
          Nota all'art. 11:
              - L'art.  4,  comma 4, del decreto del Presidente della
          Repubblica  6 ottobre  1999,  n. 407, recante: "Regolamento
          recante  norme  di  attuazione  delle  direttive 96/98/CE e
          98/85/CE     relative    all'equipaggiamento    marittimo",
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 9 novembre 1999, n. 263, cosi' recita:
              "4.  La valutazione della conformita' di cui al comma 2
          e'  effettuata,  secondo  le  procedure  di cui all'art. 9,
          dall'amministrazione che intende esercitarla in qualita' di
          organismo notificato, nonche' dagli organismi notificati di
          cui  all'art.  7  o  da  quelli notificati alla Commissione
          europea dagli altri Stati membri dell'Unione europea, per i
          compiti ad essi assegnati.".
                 Nota all'allegato A, comma 7, lettera a) (b):
              - Il  decreto  ministeriale  29 settembre 1999, n. 387,
          recante:  "Regolamento  recante  norme per l'individuazione
          delle  caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di
          validita'   dei   segnali   da   soccorso,   da  utilizzare
          esclusivamente sulle unita' da diporto" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1999, n. 257.