Art. 2.
                              Requisiti

  1. Le  zattere di salvataggio da utilizzare sulle unita' da diporto
devono  essere  conformi al prototipo approvato dall'Amministrazione,
ad esclusione di quelle di cui al comma 2.
  2. Possono  essere  utilizzate,  a  bordo  delle unita' da diporto,
zattere  gonfiabili  di  tipo  approvato o riconosciute idonee per il
diporto  e per gli stessi tipi di navigazione dall'Amministrazione di
uno  Stato  membro  dell'Unione  europea o aderente all'Accordo sullo
Spazio Economico Europeo, se tali prodotti sono conformi ad una norma
o  ad  una  regola  tecnica  obbligatoria  per  la fabbricazione e la
commercializzazione  in  tali  Stati ed a condizione che tale norma o
regola  tecnica  garantisca  un  livello  di protezione equivalente a
quello  perseguito  dalla  presente  regolamentazione  al  fine della
sicurezza della vita umana in mare.