Art. 8. Modalita' di revisione della zattera 1. Il fabbricante delle zattere di salvataggio deve mettere a disposizione dei propri clienti almeno una stazione di revisione con personale qualificato ed attrezzature adeguate. 2. La stazione di revisione deve avere i requisiti stabiliti dal paragrafo 1 dell'annesso alla risoluzione IMO A.761 (18). 3. Il fabbricante deve fornire all'Amministrazione un elenco costantemente aggiornato delle stazioni di revisione autorizzate ad effettuare i controlli delle zattere ed il regolamento cui sono obbligate ad attenersi. Una copia del regolamento deve essere posta a disposizione del cliente o del suo rappresentante. Il regolamento deve indicare: a) le norme di riferimento per i test di controllo; b) le istruzioni per le riparazioni; c) la durata dei materiali di armamento per i quali sono previste date di scadenza. 4. Presso ogni stazione di revisione deve essere affissa una lista delle attrezzature in dotazione e dei pezzi di ricambio di cui puo' permanentemente disporre la stazione medesima per ciascun fabbricante di zattere.
Nota all'art. 8: - Per la risoluzione IMO A. 761(18) si veda nella regola III/20 della Convenzione internazionale Solas 74 (83) come emendata dalla risoluzione IMO MSC47 (66) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1998, n. 174.