Art. 8.
                Modalita' di revisione della zattera

  1. Il  fabbricante  delle  zattere  di  salvataggio  deve mettere a
disposizione  dei propri clienti almeno una stazione di revisione con
personale qualificato ed attrezzature adeguate.
  2. La  stazione  di  revisione deve avere i requisiti stabiliti dal
paragrafo 1 dell'annesso alla risoluzione IMO A.761 (18).
  3. Il   fabbricante  deve  fornire  all'Amministrazione  un  elenco
costantemente  aggiornato  delle stazioni di revisione autorizzate ad
effettuare  i  controlli  delle  zattere  ed  il regolamento cui sono
obbligate ad attenersi. Una copia del regolamento deve essere posta a
disposizione  del  cliente  o  del suo rappresentante. Il regolamento
deve indicare:
    a) le norme di riferimento per i test di controllo;
    b) le istruzioni per le riparazioni;
    c) la durata dei materiali di armamento per i quali sono previste
date di scadenza.
  4. Presso  ogni stazione di revisione deve essere affissa una lista
delle  attrezzature  in dotazione e dei pezzi di ricambio di cui puo'
permanentemente disporre la stazione medesima per ciascun fabbricante
di zattere.
 
          Nota all'art. 8:
              - Per  la  risoluzione  IMO  A.  761(18)  si veda nella
          regola  III/20  della  Convenzione  internazionale Solas 74
          (83)   come  emendata  dalla  risoluzione  IMO  MSC47  (66)
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 8 agosto 1998, n. 174.