Art. 9. Periodicita' delle revisioni 1. Le zattere di salvataggio devono essere sottoposte a controlli periodici biennali. 2. Ai controlli di cui al comma 1 possono assistere il proprietario od un suo rappresentante. 3. I controlli periodici di cui al comma 1 devono essere effettuati dalle stazioni di revisione autorizzate dal fabbricante e devono riguardare la parte pneumatica, gli accessori e le dotazioni della zattera, la bombola di gonfiaggio, le relative valvole e la testa operativa. I risultati delle verifiche e degli interventi effettuati devono essere riportati in un apposito certificato di revisione, di cui una copia deve essere consegnata al proprietario ed una conservata presso la stazione. Quest'ultima deve attestare l'avvenuta revisione sia sulla carta di identificazione che sul libretto d'uso della zattera. 4. La prova idraulica delle bombole deve essere effettuata almeno ogni 5 anni, tuttavia se la scadenza di tale periodo e' precedente alla successiva revisione biennale, la prova deve essere effettuata durante la revisione. Le bombole devono essere provate, inoltre, prima di ogni ricarica conseguente all'uso e ad ogni perdita di gas che abbia provocato una diminuzione di peso del gas pari al minore dei seguenti valori: 5% del peso del gas o 250 grammi. 5. Ogni sei anni dal primo confezionamento, riportato sulla carta di identificazione, la zattera deve essere sottoposta a visita speciale che, a scelta del fabbricante, puo' avvenire direttamente presso la fabbrica o presso una stazione di revisione autorizzata dallo stesso per tale scopo, e deve comprendere almeno: a) una prova di sovrappressione del 25% della pressione di esercizio della zattera della durata di 30 minuti seguita da una prova di tenuta alla pressione di esercizio della durata di 6 ore. La caduta di pressione alla fine della prova di tenuta non deve essere superiore al 30%, tenuto eventualmente conto delle variazioni di temperatura e pressione atmosferica; b) un esame generale della zattera con particolare attenzione ai tessuti impermeabilizzati utilizzati per la costruzione delle parti pneumatiche e per la tenda; c) un esame dell'armamento e degli accessori. 6. In ogni caso se, durante un controllo periodico ovvero in altra occasione, si dovesse constatare una usura anomala della zattera o dei suoi accessori, la stazione di revisione, in accordo con il proprietario della zattera, deve procedere alle prove previste per la visita speciale di cui al comma 5.