Art. 3.
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
   valutato  in  15.350  euro  annui ad anni alterni, a decorrere dal
   2002,   si   provvede,   per   gli  anni  2002  e  2004,  mediante
   corrispondente  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
   bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
   di  base  di  parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato  di
   previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
   2002,   allo   scopo   parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
   relativo al Ministero degli affari esteri.
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
   bilancio.