Art. 4.
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
   della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 27 settembre 2002

                               CIAMPI

                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli