Art. 10.
             Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
  1. All'articolo  3,  della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3
e'  cosi'  sostituito:  "In  caso  di mancato rispetto del termine di
pagamento  il  committente  deve  al  subfornitore,  senza bisogno di
costituzione  in  mora,  un  interesse  determinato in misura pari al
saggio  d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della
Banca  centrale europea applicato alla sua piu' recente operazione di
rifinanziamento  principale  effettuata il primo giorno di calendario
del  semestre  in  questione,  maggiorato di sette punti percentuali,
salva  la  pattuizione  tra  le parti di interessi moratori in misura
superiore  e  salva  la  prova  del  danno  ulteriore.  Il  saggio di
riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale
europea  del  semestre  in  questione si applica per i successivi sei
mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine
convenuto,  il  committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5
per  cento  dell'importo  in  relazione  al quale non ha rispettato i
termini.".
 
          Note all'art. 10:
              -  Il  testo dell'art. 3 della legge 18 giugno 1998, n.
          192   (Disciplina   della   subfornitura   nelle  attivita'
          produttive)  come  modificato  dal  decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  3 (Termini di pagamento). - 1. Il contratto deve
          fissare   i   termini   di  pagamento  della  subfornitura,
          decorrenti  dal  momento  della  consegna  del  bene  o dal
          momento  della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della
          prestazione,  e  deve  precisare,  altresi',  gli eventuali
          sconti  in  caso  di  pagamento  anticipato  rispetto  alla
          consegna.
              2.  Il  prezzo  pattuito  deve essere corrisposto in un
          termine che non puo' eccedere i sessanta giorni dal momento
          della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta
          esecuzione della prestazione. Tuttavia, puo' essere fissato
          un  diverso  termine,  non  eccedente  i novanta giorni, in
          accordi   nazionali   per  settori  e  comparti  specifici,
          sottoscritti   presso   il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti
          per  settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia
          e  del  lavoro  in  rappresentanza  dei  subfornitori e dei
          committenti.   Puo'  altresi'  essere  fissato  un  diverso
          termine,  in  ogni  caso non eccedente i novanta giorni, in
          accordi  riferiti  al territorio di competenza della camera
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura presso
          la    quale   detti   accordi   sono   sottoscritti   dalle
          rappresentanze  locali  dei  medesimi  soggetti  di  cui al
          secondo  periodo.  Gli  accordi  di  cui  al presente comma
          devono  contenere  anche  apposite clausole per garantire e
          migliorare   i  processi  di  innovazione  tecnologica,  di
          formazione professionale e di integrazione produttiva.
              3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento
          il  committente  deve  al  subfornitore,  senza  bisogno di
          costituzione  in  mora,  un interesse determinato in misura
          pari  al  saggio  d'interesse  del  principale strumento di
          rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla
          sua  piu'  recente operazione di rifinanziamento principale
          effettuata  il  primo  giorno di calendario del semestre in
          questione, maggiorato  di  7  punti  percentuali,  salva la
          pattuizione  tra  le  parti di interessi moratori in misura
          superiore  e  salva la prova del danno ulteriore. Il saggio
          di  riferimento  in vigore il primo giorno lavorativo della
          Banca centrale europea del semestre in questione si applica
          per  i  successivi  sei  mesi. Ove il ritardo nel pagamento
          ecceda   di   trenta   giorni   il  termine  convenuto,  il
          committente  incorre,  inoltre, in una penale pari al 5 per
          cento  dall'importo in relazione al quale non ha rispettato
          i termini.
              4.  In  ogni  caso la mancata corresponsione del prezzo
          entro   i   termini   pattuiti   costituira'   titolo   per
          l'ottenimento  di ingiunzione di pagamento provvisoriamente
          esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice
          di procedura civile.
              5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del
          rapporto,   su  richiesta  del  committente,  significative
          modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei
          costi,  il subfornitore avra' diritto ad un adeguamento del
          prezzo   anche   se   non   esplicitamente   previsto   dal
          contratto.".