Art. 3. 
                    Responsabilita' del debitore 
 
  1. Il creditore ha  diritto  alla  corresponsione  degli  interessi
moratori, ai sensi degli articoli  4  e  5,  salvo  che  il  debitore
dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e' stato determinato
dall'impossibilita' della prestazione derivante da causa  a  lui  non
imputabile.