Art. 4. 
                 Decorrenza degli interessi moratori 
  1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno  successivo
alla scadenza del termine per il pagamento. 
  2. Salvo il disposto dei  commi  3  e  4,  se  il  termine  per  il
pagamento non e' stabilito nel contratto,  gli  interessi  decorrono,
automaticamente, senza che sia necessaria la  costituzione  in  mora,
alla scadenza del seguente termine legale: 
    a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte
del  debitore  o  di  una  richiesta  di   pagamento   di   contenuto
equivalente; 
    b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla
data di prestazione dei servizi, quando  non  e'  certa  la  data  di
ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; 
    c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla
prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve  la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella
del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 
    d) trenta giorni dalla data dell'accettazione  o  della  verifica
eventualmente  previste  dalla  legge  o  dal   contratto   ai   fini
dell'accertamento della conformita' della merce o  dei  servizi  alle
previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura  o  la
richiesta equivalente di pagamento in epoca  non  successiva  a  tale
data. 
  3. Per i contratti  aventi  ad  oggetto  la  cessione  di  prodotti
alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve  essere
effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla  consegna
o  dal  ritiro  dei  prodotti  medesimi  e  gli  interessi  decorrono
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del  termine.  In
questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1,
e' maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile. 
  4. Le parti, nella propria liberta' contrattuale, possono stabilire
un termine superiore rispetto a quello legale di cui  al  comma  3  a
condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto  e
rispettino i limiti concordati nell'ambito di  accordi  sottoscritti,
presso il Ministero delle attivita' produttive, dalle  organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello  nazionale  della  produzione,
della trasformazione e della distribuzione per categorie di  prodotti
deteriorabili specifici.