Art. 7. 
                              Nullita' 
 
  1. L'accordo sulla data del  pagamento,  o  sulle  conseguenze  del
ritardato pagamento, e' nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi
commerciale, alla natura  della  merce  o  dei  servizi  oggetto  del
contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti  commerciali
tra i medesimi, nonche' ad ogni altra circostanza, risulti gravemente
iniquo in danno del creditore. 
  2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo  l'accordo  che,
senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come  obiettivo
principale quello di procurare al debitore  liquidita'  aggiuntiva  a
spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il
subfornitore principale imponga ai propri  fornitori  o  subfornitori
termini di pagamento  ingiustificatamente  piu'  lunghi  rispetto  ai
termini di pagamento ad esso concessi. 
  3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la  nullita'  dell'accordo
e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla  corretta  prassi
commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma  1,  applica  i
termini legali ovvero riconduce ad equita' il contenuto  dell'accordo
medesimo.