Art. 9.
               Modifiche al codice di procedura civile
  1. L'ultimo  comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile
e' abrogato.
  2. All'articolo  641  del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modifiche:
    a) nel  primo  periodo,  dopo  le parole "decreto motivato", sono
aggiunte  le  seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito
del ricorso";
    b) il  secondo periodo del secondo comma e' cosi' sostituito: "Se
l'intimato  risiede  in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il
termine  e'  di  cinquanta  giorni e puo' essere ridotto fino a venti
giorni.  Se  l'intimato  risiede  in  altri  Stati,  il termine e' di
sessanta  giorni  e, comunque, non puo' essere inferiore a trenta ne'
superiore a centoventi".
  3. All'articolo  648,  primo comma, del codice di procedura civile,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il giudice concede
l'esecuzione  provvisoria  parziale  del  decreto  ingiuntivo opposto
limitatamente  alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia
proposta per vizi procedurali".
 
          Note all'art. 9:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  633  del codice di
          procedura  civile,  come modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato:
              "Art.  633  (Condizioni di ammissibilita). - Su domanda
          di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una
          determinata  quantita'  di  cose  fungibili,  o  di  chi ha
          diritto  alla  consegna  di una cosa mobile determinata, il
          giudice  competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di
          consegna:
                1) se del diritto fatto valere si da' prova scritta;
                2)  se  il  credito  riguarda onorari per prestazioni
          giudiziali  o  stragiudiziali  o rimborso di spese fatte da
          avvocati,  procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o
          da  chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di
          un processo;
                3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi
          spettanti  ai notai a norma della loro legge professionale,
          oppure  ad  altri  esercenti una libera professione o arte,
          per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
              L'ingiunzione  puo'  essere  pronunciata  anche  se  il
          diritto   dipende   da   una  controprestazione  o  da  una
          condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far
          presumere    l'adempimento    della   controprestazione   o
          l'avveramento della condizione.".
              - Il  testo  dell'art.  641  del  codice  di  procedura
          civile,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  641  (Accoglimento della domanda). - Se esistono
          le  condizioni  previste  nell'art.  633,  il  giudice, con
          decreto  motivato  da  emettere  entro  trenta  giorni  dal
          deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la
          somma  o  di  consegnare  la  cosa  o  la quantita' di cose
          chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel
          termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che
          nello  stesso termine puo' essere fatta opposizione a norma
          degli  articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione,
          si procedera' a esecuzione forzata.
              Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere
          ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se
          l'intimato  risiede  in  uno  degli altri Stati dell'Unione
          europea,  il  termine  e' di cinquanta giorni e puo' essere
          ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri
          Stati,  il  termine  e' di sessanta giorni e, comunque, non
          puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a centoventi.
              Nel  decreto  eccetto  per  quello emesso sulla base di
          titoli  che  hanno  gia'  efficacia  esecutiva  secondo  le
          vigenti  disposizioni,  il  giudice  liquida  le spese e le
          competenze e ne ingiunge il pagamento.".
              - Il  testo  dell'art.  648  del  codice  di  procedura
          civile,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.   648  (Esecuzione  provvisoria  in  pendenza  di
          opposizione). - Il giudice istruttore, se l'opposizione non
          e'  fondata  su  prova  scritta o di pronta soluzione, puo'
          concedere,  con  ordinanza  non  impugnabile,  l'esecuzione
          provvisoria   del  decreto,  qualora  non  sia  gia'  stata
          concessa   a   norma  dell'art.  642.  Il  giudice  concede
          l'esecuzione  provvisoria  parziale  del decreto ingiuntivo
          opposto  limitatamente alle somme non contestate, salvo che
          l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.
              Deve  in  ogni  caso  concederla,  se la parte che l'ha
          chiesta  offre  cauzione  per  l'ammontare  delle eventuali
          restituzioni, spese e danni.".