Art. 10. 
  Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica 

 
  1. Il livello di potenza sonora garantito delle  macchine  e  delle
attrezzature di cui all'allegato I, parte b),  non  puo'  superare  i
valori limite di emissione acustica stabiliti nello stesso allegato.