Art. 15. 
                              Sanzioni 
  1. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o  mette
in servizio macchine ed  attrezzature  di  cui  all'allegato  I,  non
accompagnate  dalla  dichiarazione   CE   di   conformita'   di   cui
all'articolo 8, comma  1,  e'  punito,  fuori  dai  casi  in  cui  la
violazione  costituisce  reato,  con   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000. 
  2. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di  cui
all'articolo 8, comma  2,  e'  punito,  fuori  dai  casi  in  cui  la
violazione  costituisce  reato,  con   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000. 
  3. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o  mette
in servizio macchine ed attrezzature, di cui  all'allegato  I,  prive
della marcatura CE di conformita' e dell'indicazione del  livello  di
potenza sonora garantito di cui all'articolo 9, comma 1,  e'  punito,
fuori dai casi  in  cui  la  violazione  costituisce  reato,  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
1000 a euro 50000. 
  4. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di  cui
all'articolo 9, comma  2,  e'  punito,  fuori  dai  casi  in  cui  la
violazione  costituisce  reato,  con   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000. 
  5. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o  mette
in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b),
non conformi ai requisiti  previsti  all'articolo  10,  comma  1,  e'
punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
1000 a euro 50000. 
  6. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o  mette
in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b),
in violazione alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma  1,  e'
punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
1000 a euro 50000. 
  7. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o  mette
in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte c),
in violazione alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma  2,  e'
punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
1000 a euro 50000. 
  8. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di  cui
all'articolo 11, comma 3,  e'  punito,  fuori  dai  casi  in  cui  la
violazione  costituisce  reato,  con   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000. 
  9.  Il  fabbricante  o  il  mandatario  che  non   ottempera   alle
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, e'  punito,  fuori  dai
casi  in  cui  la  violazione  costituisce  reato,  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro  1000  a
euro 50000.